La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10662 del 15 maggio 2014, ha ribadito l’ammissibilità della contestazione disciplinare per relationem mediante il richiamo ad atti del procedimento penale instaurato a carico del lavoratore per fatti e comportamenti rilevanti anche ai fini disciplinari.
Infatti, ove le accuse formulate in sede penale siano a conoscenza dell’interessato, la previa contestazione dell’addebito non richiede l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, come accade nella formulazione dell’accusa nel processo penale, assolvendo esclusivamente alla funzione di consentire al lavoratore incolpato di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, cosicché, per il rispetto di tale incombente, è sufficiente che vengano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.