Il D.D.L. n. 2233 approvato dalla XI Commissione Permanente (Lavoro, Previdenza, Sociale) in data 28 luglio 2016 e successivamente approvato dal Senato nella seduta del 3 novembre u.s., disciplina negli 8 articoli del II capo il cd. “Smart Working” o “Lavoro Agile”, ovvero un sistema di norme che introduce nel nostro ordinamento un regime di lavoro subordinato più flessibile in termini di orari, luoghi e organizzazione di lavoro, il cui scopo è quello di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a perseguimento dei medesimi intenti già espressi dal Legislatore attraverso il D.lgs. n. 80/2015, oltre che dalle disposizioni comunitarie contenute nell’Accordo Quadro Europeo sul Telelavoro del 16 luglio 2002.
Il Lavoro Agile trova la propria attuazione con le seguenti modalità:
- esecuzione della prestazione lavorativa senza precisi vincoli di orario, seppur entro i limiti di durata massima previsti al momento dell’assunzione oltre che dalla contrattazione collettiva (art. 15);
- esecuzione della prestazione lavorativa, in via alternativa, sia all’interno dei locali aziendali che parzialmente all’esterno senza la dotazione di una postazione fissa (art. 15);
- possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento della prestazione lavorativa, messi anche a disposizione dallo stesso datore di lavoro (art. 15);
- accordo individuale per iscritto tra datore di lavoro e dipendente ai fini della regolarità amministrativa e della prova (art. 16).
Con particolare riferimento all’accordo tra datore e dipendente, che può essere a termine o tempo indeterminato, esso deve disciplinare “per fasi, cicli e obiettivi” tutte le caratteristiche del rapporto, quali gli strumenti utilizzati dal lavoratore, le responsabilità del datore nel tutelare l’integrità psico-fisica-morale del lavoratore, i limiti di controllo che il primo può esercitare nei confronti del secondo, i tempi di riposo e la condotta che ogni dipendente deve assumere in regime di “Smart Working”. Sul punto, di precipuo interesse appare il fatto che il datore di lavoro debba anche concordare le forme di esercizio del proprio potere direttivo con riferimento alla prestazione all’esterno dei locali, e che, dalla dizione usata dal Legislatore, non appaia che lo stesso possa semplicemente rinviare alle disposizione della contrattazione collettiva o ad eventuali usi e/o regolamenti aziendali, che potrebbero non essere del tutto compatibili con il regime di “Smart Working”. L’accordo scritto nelle modalità di lavoro agile, inoltre, rientra tra gli atti da inviare in via obbligatoria al Centro per l’Impiego competente per territorio.
Al contempo, sotto un profilo puramente pratico, di non semplice attuazione appare la previsione di cui all’art. 19, secondo cui “Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali”. Da segnalare, invece, che il Legislatore, in sede di Commissione, ha soppresso il precedente art. 17 che rendeva il lavoratore “responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l’uso di tali strumenti tecnologici”, fattore di non poca rilevanza in un’epoca in cui la privacy e la segretezza delle informazioni aziendali è considerata di massima priorità.
Al datore di lavoro spetta anche il compito di ideare dei processi che provvedano automaticamente alla “disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro” una volta terminato il turno, sia per garantire il rispetto della durata massima di lavoro sia un eventuale abuso del lavoro straordinario.
In ultimo, si evidenzia quanto stabilito dall’art. 17, comma 1, del disegno di legge, che, in maniera ridondante, prevede che “Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda”.
Jacopo Ierussi