Rinnovato il CCNL Dirigenti Industria: importanti novità

In data 13 novembre 2024 è stato sottoscritto tra Confindustria e Federmanager l’accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, con decorrenza dal 1.1.2025 e scadenza il 31.12.2027. L’accordo ha introdotto molte novità intervenendo su vari istituti.

Tra le novità più rilevanti, si segnala l’ampliamento della qualifica di dirigente (art. 1) che viene estesa anche a quelle figure professionali di più elevata qualificazione e consolidata esperienza tecnico-professionale che concorrono a realizzare in piena autonomia gli obiettivi dell’impresa o di un suo ramo autonomo. Ciò, come si legge nella nota di intenti, al fine di attribuire “la valenza strategica del ruolo manageriale quale fattore di accrescimento competitivo”. Inoltre, il nuovo testo contrattuale (art. 1 ult. comma) prevede che le eventuali controversie in merito al riconoscimento della qualifica di dirigente devono essere previamente sottoposte alla procedura di conciliazione prevista dal successivo art. 21 del CCNL.

Trattamento minimo complessivo di garanzia

Viene previsto, inoltre, che il trattamento minimo complessivo di garanzia sia elevato a 80.000 euro nel 2025 e a 85.000 euro nel 2026 (art. 2).

Compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati

Viene introdotto l’obbligo per le aziende di adottare sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati (Management By Objective) (art. 6-bis). Nella nota di intenti viene evidenziato come l’introduzione di modelli gestionali e retributivi che leghino quote di retribuzione del dirigente ai risultati aziendali, costituisce un elemento di grande rilevanza per la modernizzazione dei sistemi gestionali delle imprese, specie quelle di piccole e medie dimensioni, e per la valorizzazione delle risorse dirigenziali.

Trasferte e missioni

Viene aumentato a 100 euro l’importo giornaliero da riconoscere al dirigente per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell’arco temporale di 24 ore dalla partenza, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalità e fatte salve eventuali intese aziendali o individuali (art. 10).

Trattamento di malattia

A tutela del dirigente affetto da patologie oncologiche viene previsto un periodo di conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto) di 18 mesi, rispetto ai 12 mesi previsti per le altre malattie (art. 11).

Pari opportunità ed equità retributiva

Le Parti sociali dedicano, inoltre, una particolare attenzione al tema delle pari opportunità e dell’equità retributiva tra dirigente uomo e dirigente donna, condividendo la scelta di promuovere e diffondere iniziative volte all’adozione della certificazione della parità di genere da parte delle imprese che hanno alle proprie dipendenze dirigenti uomini e donne (art. 11 ter).

Trasferimento del dirigente

Viene previsto il divieto di trasferimento del dirigente che abbia compiuto il 55° anno di età, del dirigente con figli a carico con una disabilità riconosciuta e del dirigente che abbia compiuto il 50° anno con figli minori di età. Sono sempre salvi i diversi accordi tra le parti interessate (art. 14).

Previdenza complementare

Infine, le Parti sociali hanno concordato una ripartizione percentuale delle quote di contribuzione della previdenza complementare più favorevole per i dirigenti iscritti al Previndai (art. 18).

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, alla quota minima a carico dell’impresa, pari al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 200.000 euro annui, è stata aggiunta un’ulteriore quota del 2%, con la conseguenza che la quota a carico del dirigente è stata fissata al 2% della retribuzione globale lorda e non più al 4%.