Con nota n. 5186 del 16 luglio 2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti ed indicazioni operative in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo sospese dalla normativa emergenziale.
Nella nota, l’Ispettorato ha colto, altresì, l’occasione per effettuare un riepilogo in merito all’attuale disciplina del divieto di licenziamento.
In particolare, l’INL ha rammentato che, a decorrere dal 1° luglio 2021, il divieto di licenziamento è venuto meno solo per le aziende che possono fruire della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015 (riferibile sostanzialmente al settore industria e manifatturiero). Diversamente, il divieto di licenziamento rimane confermato:
i) fino al 31 ottobre 2021, per le aziende del settore tessile identificate con i Codici Ateco2007 13, 14 e 15;
ii) fino al 31 ottobre 2021, per le aziende del settore turismo, stabilimenti termali e commercio. Inoltre, se tali aziende richiedono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, il divieto di licenziamento è esteso fino a tale data;
iii) fino al 31 ottobre 2021, per le aziende aventi diritto all’assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga (artt. 19, 21, 22 e 22 quater del D.L. n. 18/2020), nonché quelle destinatarie della cassa integrazione operai agricoli;
iv) per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, qualora i datori di lavoro abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale ai sensi degli artt. 40, commi 3 e 40 bis, comma 1, del D.L. n. 73/2021 per tutta la durata del trattamento e fino al 31 dicembre 2021.
Tornando all’oggetto principale della nota, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha messo a disposizione delle imprese un nuovo modello da utilizzare per la presentazione dell’istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 7 L. n. 604/1966. Inoltre, ha chiarito che, per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, i datori di lavoro interessati dovranno reiterare l’istanza utilizzando il nuovo modello.
Successivamente alla presentazione dell’istanza, gli Uffici convocheranno le riunioni di conciliazione nel rispetto dei termini previsti e, nelle more della procedura, verificheranno le dichiarazioni degli istanti.
In caso di incongruenza delle dichiarazioni con le risultanze delle banche dati, il verbale di archiviazione della procedura darà atto della impossibilità di dare seguito al tentativo di conciliazione attesa la sussistenza delle condizioni di estensione del periodo di divieto previste ex lege.
Per leggere il testo della Nota CLICCA QUI