RESPINTA LA TUTELA CAUTELARE DEL DIPENDENTE SOSPESO DAL SERVIZIO PER MANCATA ESIBIZIONE DEL “GREEN PASS”

Il Tribunale di Milano, con Decreto n. 26276 del 30 ottobre 2021, ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto avverso la sospensione dal servizio da una dipendente pubblica che aveva raggiunto cinque giornate di assenza ingiustificata per mancata esibizione del c.d. “green pass”, così come previsto dall’art. 9-ter del D.L. n. 52/2021 (convertito con L. 87/2021).
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso azionato dalla dipendente con procedura d’urgenza fosse privo del requisito del “periculum in mora”, non essendo stato allegato, né tantomeno dimostrato, alcun pregiudizio grave ed irreparabile che nella specie si sarebbe concretato nella perdita della retribuzione per sole tre mensilità.
Ad avviso del Tribunale, inoltre, non vi era stata neppure prova della lesione irreversibile di un diritto di natura non patrimoniale, lesione che non poteva ritenersi “in re ipsa” per il solo fatto dell’interruzione temporanea della prestazione lavorativa, né tantomeno il ricorso conteneva l’allegazione di danni alla sfera professionale in termini di progressione di carriera e di dequalificazione professionale, correlati alla temporanea inibizione all’espletamento delle mansioni.