Esclusione del vincolo di solidarietà tra appaltante e subappaltatori

Metrogenova, società consortile a responsabilità limitata, costituita da Salini Impregilo, Astaldi, Impresa in amministrazione straordinaria e Carena per la realizzazione dei lavori della metropolitana di Genova, assistita dal nostro Studio con l’Avv. Giuseppe Massaro, ha ottenuto un importante precedente in materia di appalti pubblici.

DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Con ordinanza resa il 13 gennaio 2015 all’esito di un procedimento sommario di cognizione ex art.  702 bis c.p.c., il Tribunale di Genova ha affermato un importante precedente in materia di appalti pubblici, statuendo l’insussistenza di qualsivoglia forma di solidarietà passiva tra l’appaltante e l’appaltatore per i debiti contratti da quest’ultimo verso i subappaltatori (escluse le ipotesi di solidarietà contributiva e retributiva espressamente previste dall’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003).

In particolare, il Tribunale di Genova ha escluso che eventuali forme di solidarietà passiva possano essere configurate in capo all’appaltante ai sensi dell’art. 118, 3° comma bis,  Codice degli appalti, introdotto dalla legge di conversione (L. n. 9/2014 in vigore dal 22 febbraio 2014) del D.L. n. 145/2013, cd. “Destinazione Italia”.

L’art. 118, 3° comma bis, infatti, recita “E’ sempre consentito alla stazione appaltante (…) provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l’affidatario” e il Giudice di merito ha ritenuto, in accordo con le  difese da noi formulate, che da una fedele interpretazione dell’anzidetta norma non si può desumere  un vincolo di solidarietà tra le diverse obbligazioni assunte dal committente e dall’appaltatore, quanto una semplice potestà del primo di soddisfare crediti contratti dal secondo nei confronti dei subappaltatori per evitare rallentamenti nella  realizzazione delle lavorazioni.

Di seguito si allega l’ordinanza oggetto della pubblicazione: ordinanza 13 gennaio 2015