Il 23 settembre 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221, il D.Lgs. n. 149/2015, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazioni dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale”, ed entrato in vigore dal 24 settembre 2015.
Tale decreto legislativo – emanato in attuazione della Legge n. 183 del 10.12.2014, c.d. Jobs Act – prevede l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro al fine, da una parte, di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva; dall’altra, di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi da parte di più autorità.
Tale nuovo organo, infatti, accorpa in un’unica struttura, seppur articolata su base territoriale (secondo un assetto che dovrà essere individuato mediante decreti attuativi), le attività ispettive precedentemente esercitate in modo autonomo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL.
L’Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, autonomia organizzativa e di bilancio ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne controlla periodicamente obiettivi e corretta gestione delle risorse finanziarie.
Le principali funzioni attribuite all’Ispettorato, come individuate all’art. 2 del succitato decreto, sono:
- svolgimento e coordinamento, su tutto il territorio nazionale, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché di direttive operative rivolte al personale ispettivo;
- svolgimento di attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
Il decreto legislativo in esame interviene, inoltre, all’art. 11, sulla disciplina dei ricorsi amministrativi in opposizione ai provvedimenti adottati dalle autorità ispettive, modificando gli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004.
In particolare, avverso gli atti di accertamento relativi ad inadempimenti da cui derivino sanzioni amministrative (art. 13, co. 7, D.lgs. n. 124/2004) è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso davanti al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato (art. 11, co. 5, lett. d).
Per quanto, invece, riguarda gli atti di accertamento che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione di rapporti di lavoro, il ricorso va proposto, sempre entro 30 giorni dalla notifica, al Comitato per i rapporti di lavoro, istituito presso la sede territorialmente competente (art. 11, co. 5, lett. e).
Ai fini dell’operatività dell’Ispettorato, il succitato decreto legislativo prevede, infine, la nomina di un Comitato operativo, composto da membri del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL, per l’elaborazione di un piano diretto a: 1) coadiuvare il Direttore dell’Ispettorato nella definizione degli atti di indirizzo dell’attività di vigilanza; 2) assicurare ogni utile coordinamento tra Ispettorato, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS e INAIL; 3) adottare misure finalizzate ad una più efficace uniformità dell’attività di vigilanza.