Il 25 giugno u.s. abbiamo pubblicato un articolo concernente i “limiti degli obblighi di informazione nella procedura di consultazione sindacale” prendendo le mosse dal decreto n. 67382/15 del Tribunale di Roma che rigettava la domanda proposta da alcune sigle sindacali ai sensi dell’art. 28 S.L.
Più nello specifico, la questione verteva sull’accertamento di una asserita condotta antisindacale tenuta dalle parti interessate dalla cessione di un complesso aziendale e consistente secondo le OO.SS. nel mancato rispetto degli obblighi d’informazione previsti per le procedure di consultazione ai sensi dell’art. 47, L. n. 428/1990, con particolare riferimento all’identità dell’acquirente.
In data 17 luglio 2015, il Tribunale di Roma ha pubblicato il decreto n. 76589/2015 che ha definito una analoga procedura ex art. 28 S.L. proposta da una diversa sigla sindacale per i medesimi motivi appena menzionati e che ha confermato nuovamente la legittimità della condotta tenuta da cedente e cessionaria. In particolare, il Giudice ha statuito il principio secondo cui qualsiasi informazione di cui siano venute a conoscenze le OO.SS., seppur non fornita nella lettera di avvio della procedura di consultazione, assolve ai relativi obblighi informativi:
“E’ poi significativo che nello stesso verbale di accordo ex art. 47 la predetta s.r.l. compare tra le parti presenti all’incontro ed è più volte menzionata. Pertanto, se è vero che nella lettera di avvio la s.r.l. non è formalmente indicata (anche perché non ancora costituita), essa tuttavia lo è successivamente e soprattutto lo è in sede di accordo finale, dove compare come parte dello stesso e dove è più volte come detto menzionata”.
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