DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

ABROGATO IL REGIME DI SOLIDARIETA’ FISCALE NEGLI APPALTI

In data 30 ottobre 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legislativo in materia di semplificazione fiscale, con cui viene abrogato definitivamente il regime di solidarietà fiscale negli appalti.
Ai sensi dell’attuale formulazione normativa (articolo 35, commi 28, 28 bis e 28 ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), il committente e l’appaltatore hanno l’obbligo di verificare, prima del pagamento del corrispettivo, il corretto adempimento del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute rispettivamente dall’appaltatore e da eventuali subappaltatori all’erario, in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto.
La verifica può essere effettuata con le seguenti modalità:

  • acquisizione della documentazione prima del versamento del corrispettivo che consenta di verificare che gli adempimenti per i quali sussiste la solidarietà e che sono scaduti alla data del versamento, siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore;
  • asseverazione di uno dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità e degli abilitati alla trasmissione telematica che gli adempimenti siano stati regolarmente effettuati.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha ritenuto valida anche una dichiarazione sostitutiva resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente:

  • il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
  • gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati.

In caso di omessa verifica, le conseguenze sono diverse a seconda che l’omissione sia da imputare all’appaltatore ovvero al committente. Nel primo caso, l’appaltatore è obbligato in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto, mentre nella seconda ipotesi, il committente è soggetto all’irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti fiscali non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore.
Con l’articolo 28 del nuovo Decreto Legislativo (per la cui entrata in vigore sarà necessario attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) il Governo – dopo aver già soppresso, con il D.L. 69/2013, la solidarietà sull’imposta sul valore aggiunto – abroga definitivamente anche la solidarietà sulle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, liberando il committente e l’appaltatore dall’obbligo di verifica dei predetti adempimenti fiscali.
E’ importante sottolineare che la modifica normativa, in virtù dell’art. 11 delle Preleggi, non ha effetti retroattivi, pertanto con riferimento al periodo antecedente alla data di entrata in vigore della norma continuerà ad applicarsi la solidarietà fiscale ed il descritto regime sanzionatorio, salvo che il committente o l’appaltatore abbiano effettuato gli opportuni controlli ed acquisito la relativa documentazione.

IL COMMITTENTE DIVENTA SOSTITUTO D’IMPOSTA PER I COMPENSI NON CORRISPOSTI DALL’APPALTATORE E DAI SUBAPPALTATORI

Con il Decreto Legislativo in materia di semplificazione fiscale, il Governo, al fine di mitigare gli effetti dell’abrogazione della solidarietà fiscale, ha altresì apportato una rilevante modifica all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003.
Come noto, il secondo comma dell’art. 29 prevede che  “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
La modifica introdotta dall’art. 28 del Decreto in esame stabilisce che, qualora il committente abbia effettuato il pagamento dei trattamenti retributivi ai lavoratori dell’appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori, sarà tenuto, ove è previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Pertanto, se da un lato è stato eliminato il controllo, ex ante, da parte del committente sul versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti dell’appaltatore ed eventuali subappaltatori, dall’altro il Governo ha introdotto l’obbligo per il soggetto appaltante di versare le ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, successivamente all’accertamento del mancato versamento delle stesse.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI INPS – AGENZIA DELLE ENTRATE

Sempre nell’ambito della semplificazione fiscale introdotta dal Governo, il Decreto stabilisce l’obbligo per l’INPS di rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende ed alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall’Istituto stesso, al fine di consentire all’Agenzia un costante e puntuale controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte delle imprese.

Avv. Guido Palombi