La circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 18 marzo 2014 n. 3 (Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici – articolo 1, commi 471 e seguenti, della legge 147/2013 – legge di stabilità per il 2014) fornisce chiarimenti relative all’applicazione delle disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici di cui all’art. 1, commi 471 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
In particolare, la suddetta circolare (v. allegato), precisa che il limite massimo retributivo pari al trattamento economico del primo Presidente della Corte di Cassazione (pari per il 2014 nel complessivo importo di Euro 311.658,53) fissato dall’art. 23 ter del D.L. n. 201/2011, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014 a chiunque riceva “a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni comunque denominati nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/2001 e con le autorità indipendenti”. Pertanto, una novità contenuta nella legge di stabilità rispetto alla normativa precedente è che i suddetti limiti valgono anche per le autorità amministrative indipendenti e per le amministrazioni diverse da quelle statali.
La circolare chiarisce, altresì, che il tetto massimo si applica anche agli “emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle Pubbliche amministrazioni”.
I vincoli dettati dall’articolo 23 ter del D.L. 201/2011 si applicano, inoltre, anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco Istat. Per quanto riguarda tutte le altre società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, la circolare si limita a segnalare a quest’ultime “l’opportunità di esercitare i propri poteri di azionista in modo da estendere alle suddette società gli stessi principi”.