La recente emergenza legata al Covid-19, noto come Coronavirus, che ha coinvolto la Lombardia e altre Regioni del Nord Italia, ha contribuito, a riaccendere l’attenzione mediatica sul tema dello Smart Working (lavoro agile).
A livello giuridico, lo Smart Working, è la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
La materia del lavoro agile, dopo una fase iniziale caratterizzata da vuoti normativi, trova una compiuta regolazione nell’ articolo 18 della Legge n. 81/2017.
La norma disciplina alcuni aspetti legati alla materia, come la necessità di un accordo scritto di Smart Working concordato tra datore di lavoro e lavoratore il quale espliciti l’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, la durata dell’accordo, il rispetto dei tempi di riposo e del diritto alla disconnessione e le modalità di recesso.
In questo periodo, molte realtà aziendali hanno utilizzato le modalità del lavoro agile per ridurre al mimino i rischi derivanti dal virus e limitare quindi le possibilità da contagio.
Infatti, in seguito al verificarsi dei primi casi del cd. Coronavirus, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 n. 6, recante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, è stato favorito l’ utilizzo dello Smart Working, attuabile immediatamente e senza necessità di un accordo preventivo con il dipendente.
In tale panorama si colloca anche l’intervento del Consiglio dei Ministri del 1 Marzo che ha provveduto ad emanare un nuovo decreto, definendo ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge n. 6/2020. In particolare, è stato stabilito che lo Smart Working “semplificato” può essere attivato senza accordo individuale (art. 4).
Sebbene non sia necessario l’accordo, il datore di lavoro è, comunque, tenuto a rispettare le disposizioni di cui alla Legge n. 81/2017.
Il nuovo provvedimento (Dpcm 1 marzo 2020), pur confermando le deroghe già previste, da un lato ne ha esteso la validità a tutto il territorio nazionale, dapprima circoscritta alle sole Regioni del Nord e, dall’altro, ha ampliato l’arco temporale di utilizzo, originariamente limitato alle prime due settimane di marzo, estendendolo fino alla fine di luglio.
Il ricorso allo Smart Working, rimane, tuttavia, vincolato alle mansioni che devono essere svolte dal lavoratore , alle procedure, dotazioni e alla formazione in materia di sicurezza aziendale che devono essere adottate in tempi rapidi dall’impresa.