Vista l’importanza della pronuncia della Corte di Cassazione che andremo di seguito ad illustrare, la pubblicazione della nostra newsletter prevista per la data di oggi verrà slittata a domani. Buona lettura.
Con sentenza n. 17589 del 4 settembre 2015, le Sezioni Unite della Corte Suprema si sono pronunciate in merito all’applicazione dell’art. 24 del D.L. 6.12.2011 n. 201 conv. dalla Legge 22.12.2011 n. 214 recante la rubrica “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”, e hanno ritenuto che il quarto comma, secondo periodo, della disposizione secondo cui “il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’eta’ di settant’anni……”, non attribuisce al lavoratore un diritto potestativo di opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il limite di età fissato per il collocamento a riposo ed il godimento della pensione di vecchiaia, né consente allo stesso di scegliere tra la quiescenza o la continuazione del rapporto, ma prevede solo la possibilità che, grazie all’operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settanta anni, si creino le condizioni previdenziali per consentire ai lavoratori interessati la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti previsti dalla normativa di settore.
Pertanto, la norma in questione non prevede alcun automatismo, atteso che le parti devono stabilire consensualmente la prosecuzione del rapporto sulla base di una reciproca valutazione di interessi.
Secondo le Sezioni Unite, nello stesso senso depone anche la formulazione dell’ultimo periodo dell’art. 24, comma 4 (secondo cui “nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite di flessibilità”), che consente di estendere la tutela di cui all’art. 18 Stat. Lav. solo nel caso in cui le parti abbiano consensualmente ritenuto di procrastinare la durata del rapporto fino a settanta anni, in presenza delle condizioni di adeguamento pensionistico fissate dallo stesso comma 4.
Potrete scaricare il provvedimento in oggetto cliccando QUI.