In tema di contratti a termine, in base all’art. 93, primo comma, del D.L. n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020, e’ possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Ferma la previsione normativa di cui al primo comma, la sopracitata Legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha aggiunto allo stesso art. 93 il comma 1-bis, prevedendo, con una disposizione che non brilla per chiarezza, che il termine dei contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, dando così luogo ad inevitabili criticità interpretative e, quindi, applicative.
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una faq sul proprio sito istituzionale, fornendo alcuni chiarimenti in merito.
In particolare, il Ministero del Lavoro ha precisato che detta disposizione normativa si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato, proprio al fine di evitare che la loro durata iniziale risulti di fatto ridotta per effetto di circostanze non imputabili al lavoratore.
Ad esempio, ricadono nella proroga della durata:
– i contratti di lavoro a termine, ivi inclusi quelli stagionali;
– i contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di lavoro che intercorre tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore;
– i contratti di apprendistato, intendendosi quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta formazione e ricerca, limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione.
Il Dicastero ha precisato, altresì, che nel “periodo di sospensione” vanno compresi, sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19, sia l’inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie).
In tutti questi casi il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, dovrà effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.