PRECISAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO IN MATERIA DI SMART WORKING

Con nota del 26 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rinviando al Decreto n. 149 del 22 agosto 2022 (si veda la news del 25 agosto 2022), ha precisato che con riferimento alla comunicazione che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare in via telematica, a decorrere dal 1° settembre 2022, al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, quest’ultima deve essere effettuata entro il termine di cinque giorni (dalla sottoscrizione dell’accordo individuale), ai sensi dell’art. 4-bis, comma 5, del D.Lgs. n.  181/2000, con le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, ovvero l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

La nota ha precisato altresì che, in fase di prima applicazione, i nuovi accordi di lavoro agile o la proroga di precedenti accordi che si perfezionano a partire dal 1° settembre potranno essere comunicati entro il 1° novembre 2022, in considerazione del fatto che la piena operatività della nuova procedura richiede anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro che presuppongono il colloquio di tali sistemi informatici con quelli del Ministero.

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