Si segnala la sentenza n. 103 emessa dalla Corte di Appello di Roma il 15 gennaio che, nel ribaltare la sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso in appello proposto da un gruppo di dirigenti di un ente inserito nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall’ISTAT, che si erano visti bloccare gli scatti di anzianità maturati, ai sensi dell’art. 9, comma 21 del D.L. 78/2010 conv. con legge n. 78/2010 – che si applica in via diretta al personale della Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. n. 165/2001 – in forza della circolare n. 40/2010 del Ministero dell’Economia e Finanze, che aveva ritenuto di estendere il suddetto blocco anche al personale dipendente dagli enti inseriti nell’elenco ISTAT, del quale faceva parte il datore di lavoro. L’estensione della disposizione dell’art. 9, comma 21 cit. e, quindi, del blocco, era stata affermata dal Dicastero come conseguenza della previsione del limite al trattamento economico di cui allo stesso art. 9, comma 1 che, invece, per il triennio 2011-2013, ha imposto, per il personale dipendente dai suddetti enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall’ISTAT, di non superare il trattamento retributivo relativo al 2010. I Giudici della Corte di Appello di Roma, nel disapplicare la circolare n. 40 cit., accogliendo le istanze dei dirigenti, hanno invece affermato la totale diversità delle due disposizioni normative sopra richiamate atteso che, mentre la previsione di cui all’art. 9, comma 1, introducendo un tetto massimo di spesa ordinaria, trova applicazione sulla sommatoria complessiva del trattamento economico spettante, senza che sia possibile stabilire su quale componente della stessa vada ad incidere, quella, invece, di cui all’art. 9, comma 21 introduce, esclusivamente per il personale appartenente alla pubblica amministrazione di cui al D. Lgs. n. 165/2001, un blocco triennale delle progressioni automatiche di stipendio e comporta quindi una modifica sostanziale su uno specifico istituto retributivo. Né, affermano i Giudici della Corte d’Appello, potrebbero trarsi argomenti a favore dell’applicazione del blocco degli scatti di anzianità al personale Anas, nel D.P.R. n. 122/2013 atteso che tale norma, nel prorogare il tetto retributivo del personale degli enti facenti parte dell’elenco ISTAT, ha disposto espressamente per la prima volta anche per detti enti il blocco contrattuale e degli incrementi retributivi per gli anni 2013 e 2014.