Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo n. 296 recante attuazione della Direttiva 2014/67/UE, relativa all’applicazione della Direttiva 96/71/CE in materia di distacco temporaneo di lavoratori in un altro Stato membro (cd. distacco transnazionale).
Il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni lavoro di Camera e Senato per l’approvazione definitiva prevista entro il prossimo 18 giugno.
La Direttiva 2014/67/UE ha introdotto nuovi strumenti e rafforzato quelli esistenti diretti a prevenire e sanzionare elusioni, frodi e violazioni nella specifica materia del distacco, attuate sempre più di frequente.
Lo schema del Decreto n. 296 che recepisce in sostanza la suddetta Direttiva 2014/67/UE, andrà a sostituire la normativa di cui al D.Lgs. n. 72/2000 (disciplinante il distacco in territorio italiano di lavoratori appartenenti ad imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, diverso dall’Italia) che verrà abrogato espressamente (art. 25).
In sintesi, questi i principali interventi della normativa in esame:
- Art. 3: Individuazione degli elementi ai fini dell’accertamento da parte dell’Organo di vigilanza (Ispettorato del lavoro) dell’”autenticità” del distacco, primo fra tutti, l’esercizio effettivo, da parte della società distaccante, di attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente (ad es. numero dei contratti eseguiti, l’ammontare del fatturato, ecc.), con la espressa previsione (co. 4) che, ove il distacco non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto utilizzatore della prestazione il quale è assoggettato insieme all’impresa distaccante a sanzioni pecuniarie nella misura massima di Euro 50.000,00.
- Art. 4: Applicazione per i lavoratori distaccati durante il periodo di distacco delle medesime condizioni di lavoro previste dalle disposizioni normative e dai contratti collettivi, anche aziendali (ex art. 51 del D.Lgs. 81/2015) per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo del distacco. Sempre l’art. 4, al co. 4 introduce espressamente il regime di responsabilità solidale di cui agli artt. 1676 c.c. e 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 nei confronti dell’utilizzatore distaccatario in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi da parte dell’impresa distaccante, anche in caso di somministrazione transnazionale.
- Artt. 9 e 11: Introduzione dell’obbligo per l’impresa distaccante di nominare un referente in Italia, incaricato di inviare e ricevere i documenti e con poteri di rappresentanza per i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello e, in caso di omissione, viene prevista a suo carico una sanzione fino ad Euro 6.000, sanzione fino a € 6.000.
- Artt. 9 e 11: Introduzione di un obbligo a carico dell’impresa che intenda distaccare lavoratori in Italia al Ministero del Lavoro, di comunicare entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco, una serie di informazioni, tra cui, i dati identificativi del distaccante, del distaccatario e dei lavoratori, la data di inizio, fine e durata del distacco, il luogo di svolgimento della prestazione di servizi, i dati del referente in Italia, la tipologia dei servizi, ecc.). In caso di omissione, è prevista a suo carico una sanzione pecuniaria fino a € 500 per ogni lavoratore distaccato.
- Artt. 9 e 11: Introduzione di un obbligo a carico dell’impresa distaccante, durante il periodo di distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, di conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro, la busta paga, la documentazione attestante il pagamento della retribuzione, ecc. In caso di omissione del suddetto obbligo, è prevista una sanzione pecuniaria fino ad Euro 3.000 per ogni lavoratore distaccato (artt. 9 e 11).
Cristina Petrucci