In base all’art. 22 del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 (cd. decreto Madia), a partire dal 1 settembre 2017 è divenuta operativa e, quindi, efficace, la disposizione (in particolare, l’art. 18) che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva ad effettuare gli accertamenti medico legali sui dipendenti, sia privati che pubblici, assenti dal servizio per malattia, fino ad oggi affidati anche alle ASL. L’Inps procede ad effettuare i suddetti accertamenti d’ufficio o su richiesta con oneri a carico dello stesso Istituto. Fino ad oggi, nel settore privato, la competenza dell’INPS trovava la sua fonte esclusiva nell’articolo 5 della legge n.300 del 1970 (cd. Statuto dei lavoratori), il quale vieta che gli accertamenti sull’idoneità e sull’infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente siano compiuti dai datori di lavoro, incaricandone invece i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, ma sempre su richiesta da parte del datore.
In base alla nuova normativa, il rapporto tra l’Inps e i medici di medicina fiscale sarà disciplinato da apposite convenzioni stipulate dall’Istituto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.
Altra importante novità introdotta sempre dall’art.18 della normativa in esame è quella dell’armonizzazione, con decreto interministeriale, della disciplina dei settori pubblico e privato, con riferimento alle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo durante l’assenza dal servizio per malattia dei dipendenti, nonché delle modalità per lo svolgimento delle stesse e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. Attualmente le fasce orarie di reperibilità dei dipendenti pubblici sono fissate dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, mentre per i dipendenti del settore privato, le fasce sono fissate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, in data 4 settembre 2017 ha espresso parere favorevole sullo schema del decreto interministeriale, ponendo ripetutamente l’accento sulla necessità di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato anche in ragione del più generale progressivo allineamento della disciplina normativa concernente i dipendenti pubblici con quella relativa al settore privato, conseguente al processo di “privatizzazione” del pubblico impiego. Il parere del Consiglio di Stato è attualmente all’esame della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, l’art. 18 del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’Inps. Il dato normativo che, evidentemente recepisce un noto orientamento giurisprudenziale non è tuttavia chiaro, in quanto l’espresso riferimento alla sola “amministrazione”, sembrerebbe far supporre che quest’ultimo aspetto riguardi esclusivamente i pubblici dipendenti. Sarà opportuno, quindi, attendere a questo punto la definitiva adozione del decreto interministeriale che, auspicabilmente, detti regole uniche per i lavoratori pubblici e privati, in ossequio alle finalità di armonizzazione della disciplina di entrambi i settori di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 75/2017.
Cristina Petrucci