A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del citato D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, la nuova riforma del lavoro è intervenuta anche in materia di ammortizzatori sociali e strumenti di ricollocazione a sostegno dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria.
Con tale decreto, il Governo ha regolamentato la “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)” ed altri strumenti in favore dei lavoratori privi di occupazione, di cui di seguito si illustrano gli aspetti di maggiore rilevanza.
NASPI
Per quanto concerne la nuova indennità mensile denominata NASpI, occorre innanzi tutto evidenziare che la stessa è finalizzata a garantire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Tale NASpI, pertanto, sostituirà le prestazioni ASpI e miniASpI introdotte dall’art. 2, L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi successivamente al 1° maggio 2015.
Ai lavoratori dipendenti che, oltre ad aver perso involontariamente il proprio posto di lavoro, risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 22/2015, ovvero che:
a) versino in “stato di disoccupazione” ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. c, D.Lgs. n. 181/2000;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
verrà mensilmente erogata la suddetta indennità “per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni” a fronte della presentazione della domanda in via telematica all’INPS da effettuare, ai sensi dell’art. 6, non oltre il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora la domanda sia stata presentata dopo più di otto giorni dalla suddetta cessazione, la NASpI spetterà dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Ai sensi dell’art. 4, co. 1, ai fini del calcolo della misura della medesima indennità, quest’ultima è “rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33” da assoggettare a percentuali di calcolo a seconda del valore delle retribuzioni mensili percepite nel 2015. In ogni caso, la NASpI non potrà superare nel 2015 l’importo mensile massimo di 1.300 euro.
Ai fini della quantificazione della NASpI si dovrà altresì tener conto che la stessa “si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione”.
L’art. 7 del medesimo decreto, inoltre, prevede che l’erogazione della NASpI sia condizionata “alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale” al fine di incentivare la rioccupazione dei beneficiari e, di conseguenza, contenere i costi di tale sussidio. Con decreto non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dal 7 marzo 2015, il Ministero del Lavoro dovrà individuare le modalità e le condizioni per l’attuazione delle iniziative e dei percorsi a cui ottemperare per fruire e conservare l’indennità in esame.
Appare, inoltre, di particolare interesse la previsione, di cui all’art. 8 del decreto, in ordine all’incentivo all’autoimprenditorialità, che consente al lavoratore di richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’intero importo spettante a titolo di NASpI (e non ancora erogato) al fine di finanziare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo o di un’attività in forma di impresa individuale nonché l’associazione ad una cooperativa. In tal caso, la domanda di anticipazione della NASpI dovrà essere presentata all’INPS in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio di una delle suddette attività.
E’ stata ancora prevista la decadenza dal beneficio di fruizione del NASpI in caso di mancata comunicazione, entro i termini previsti, dell’inizio di un’attività lavorativa subordinata o in forma autonoma, la cui compatibilità con il godimento dell’indennità rimane comunque condizionata al ridimensionamento della stessa in base alla misura della retribuzione che non potrà, in ogni caso, essere superiore al reddito minimo escluso da imposizione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi, come stabilito dall’art. 9, co. 1.
Il D.Lgs. n. 22/2015 contiene, inoltre, una complessa regolamentazione delle ipotesi di compatibilità tra la fruizione della NASpI e lo svolgimento di attività lavorativa, con apposita individuazione degli adempimenti da porre in essere e delle conseguenze giuridiche riconnesse al mancato rispetto dei medesimi limiti ed adempimenti.
Allo stesso tempo, ulteriori ipotesi di decadenza sono state individuate, all’art. 11 del suddetto decreto, per i casi di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, di acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, di perdita dello stato di disoccupazione.
Occorre ancora segnalare che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 22/2015, troveranno applicazione per la NASpI, laddove compatibili, le disposizioni in materia di ASpI, come individuate all’art. 2 della Riforma Fornero.
DIS-COLL
In quest’ultimo decreto è stata ancora regolamentata la cd. “Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata” (cd. DIS-COLL) che interesserà in via sperimentale per il 2015 i nuovi eventi di disoccupazione intervenuti tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 in relazione a collaboratori coordinati e continuativi ed a progetto (con esclusione di sindaci ed amministratori), iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e che risultino privi di partita Iva e non siano pensionati.
Questa indennità sarà erogata ai suddetti soggetti che possano far valere i seguenti requisiti:
a) stato di disoccupazione da oltre 12 mesi;
b) almeno tre mesi di contribuzione a partire dal 1° gennaio “dell’anno solare precedente all’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento”;
c) un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione “di durata pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo a un reddito pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione”.
La cd. DIS-COLL verrà erogata in misura pari al 75% del reddito percepito nell’anno della cessazione del lavoro e nell’anno solare precedente, diviso per il numero dei mesi di contribuzione, o frazione di essi, qualora il reddito mensile del 2015 risulti uguale o inferiore a 1.195 euro mensili. Laddove il reddito percepito nel 2015 dall’ex collaboratore sia invece risultato superiore al suddetto importo, l’indennità in esame potrà essere incrementata fino ad un importo massimo di 1.300 euro mensili.
Tale indennità sarà corrisposta su base mensile per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo compreso tra il 1°gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro ed il “predetto evento” e non potrà in ogni caso superare la durata massima di sei mesi. Per le modalità di presentazione della relativa domanda e per il periodo di decorrenza della fruizione della stessa indennità sono state individuate le modalità già esaminate con riferimento alla NASpI.
Anche per la DIS-COLL, il D.Lgs. n. 22/2015 individua un sistema di “condizionalità” per promuovere l’occupabilità del soggetto fruitore di tale strumento di sostegno al reddito, nonché un articolato sistema di decadenze e previsioni sulla compatibilità del medesimo istituto con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma, anche in forma di impresa individuale.
ASDI
Per quanto attiene, invece, alle disposizioni in materia di “Assegno di disoccupazione” (cd. ASDI), si evidenzia che tale strumento istituto è stato introdotto in via sperimentale per il 2015 (ed a partire dal 1° maggio 2015) al fine di fornire un sostegno a tutti coloro che abbiano esaurito il periodo di godimento della NASpI e versino ancora in stato di disoccupazione, oltre che in “condizione economica di bisogno”. Non a caso, è stato stabilito che godranno prioritariamente di tale assegno i lavoratori aventi minorenni nel proprio nucleo familiare e lavoratori in età prossima alla pensione. In favore dei suoi potenziali beneficiari, l’ASDI sarà erogato per una durata massima di sei mesi e per un importo pari al 75% dell’ultimo trattamento percepito a titolo di NASpI.
Anche l’erogazione di siffatto sostegno economico sarà condizionata all’adesione dei potenziali destinatari ad un progetto personalizzato predisposto dai competenti Servizi per l’Impiego. Ai fini dell’avvio dell’erogazione del medesimo assegno il Ministero del Lavoro dovrà emanare un decreto entro 90 giorni dal 7 marzo 2015, con cui disciplinare gli aspetti di maggiore rilevanza ai fini della sua applicazione in concreto, come, ad esempio, l’esatta individuazione della “condizione economica di bisogno” o dei requisiti del cd. “progetto personalizzato”.
IL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
Infine, con il Decreto Legislativo in esame è stato introdotto, all’art. 17, il “Contratto di ricollocazione”, che era stato inizialmente inserito nella schema di decreto in materia di contratto di lavoro a tutele crescenti approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014.
In forza di questo nuovo istituto, coloro i quali versino in “stato di disoccupazione” ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. c, D.Lgs. n. 181/2000, potranno richiedere alle strutture private accreditate ed ai servizi pubblici per l’impiego un “servizio di assistenza intensiva nella ricerca” di una nuova occupazione finanziato dal Fondo statale per le politiche attive del lavoro ed eventualmente dalle Regioni mediante il riconoscimento di una “dote individuale di ricollocazione spendibile presso i soggetti accreditati”.
Il lavoratore interessato dovrà, tuttavia, ottemperare a tal fine alla “procedura di definizione del profilo personale di occupabilità” per la cui implementazione, tuttavia, dovrà essere ancora emanato un ulteriore provvedimento di attuazione della Legge delega n. 183/2014.
In una logica di workfare, i soggetti accreditati, quale corrispettivo per la loro attività di assistenza fornita al lavoratore interessato, riceveranno la suddetta “dote” soltanto a seguito all’effettiva rioccupazione del lavoratore medesimo.
Anche per il contratto di ricollocazione è stato previsto un sistema di decadenze laddove il lavoratore coinvolto non collabori fattivamente alle attività programmate in vista della ricerca di una nuova occupazione.