MISURE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104 (CD. “DECRETO AGOSTO”)

Il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), recante “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” ed entrato in vigore a decorrere dal 15 agosto 2020 ha previsto le seguenti novità in materia giuslavoristica che per comodità si espongono in sintesi.

1. INTEGRAZIONE SALARIALI (Art. 1)

a) Periodo:

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di nove settimane, incrementabili di ulteriori nove settimane (fruibili solo a condizione che sia stato già interamente autorizzato e decorso il primo periodo di nove settimane).

Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020 (N.B.: i periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati al primo periodo di nove settimane con la conseguente diminuzione del numero di settimane che possono essere richieste dalle aziende).

b) Costo:

A differenza delle prime nove settimane, per il secondo periodo di nove settimane è previsto il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%);
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato).

Eccezioni: il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che:

  • abbiano subìto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
  • abbiano avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

c) Termini per la presentazione della domanda:

Le domande devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Legge (30 settembre 2020).

2. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di Cassa integrazione (Art. 3)

a) Beneficiari:

Ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che:

non richiedano i trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Agosto (art. 1) e

– abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di cassa COVID-19;

è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).

b) Durata:

Per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

(Si noti che non è specificato se l’esonero operi automaticamente o se sia necessaria una richiesta da parte delle aziende).

3. Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL (Art. 5)

Le prestazioni di NASPI e DIS-COLL il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi.

L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

4. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (Art. 6).

a) Beneficiari:

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato è riconosciuto, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche).

L’esonero in esame è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

 b) Esclusioni:

Sono esclusi:

  • i contratti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico;
  • i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

c) Durata esonero:

Per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

5. DISPOSIZIONI in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (Art. 8).

In deroga a quanto previsto dall’art.21, d. lgs. n. 81/2015, sino al 31 dicembre 2020 è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali previste dal Decreto Legge n. 87/2018 conv. dalla L. n. 96/2018 (cd. Decreto Dignità), ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi.

Il Decreto Agosto, inoltre, ha abrogato il comma 1-bis dell’art. 93 del cd. Decreto Rilancio (n. 34/2020), nella versione convertita dalla legge n. 77/2020, che prevedeva la proroga automatica dei contratti a tempo determinato (anche in regime di somministrazione) e di apprendistato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa del COVID-19.

6. BLOCCO DEI LICENZIAMENTI (ART. 14)

a) Ambito di applicazione:

Il divieto dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. 604/1966, dei licenziamenti collettivi e la sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’art. 7, L. 604/1966 (vale a dire le procedure pendenti avanti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro) continua ad operare nei confronti dei datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito:

  • delle 18 settimane di cassa COVID-19 di cui al Decreto Agosto (art. 1);
  • dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al Decreto Agosto (art. 3); in caso di licenziamento effettuato in pendenza del periodo di esonero contributivo è prevista: (i) la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva e (ii) l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale (cfr. art. 3, comma 3).

Il blocco dei licenziamenti cessa alla data del 31 dicembre 2020 o all’eventuale precedente data di esaurimento delle citate misure (fruizione cassa o esonero contributi).

b) Criticità:

Il Decreto non chiarisce la situazione delle aziende che, da un lato, non abbiano necessità di accedere alle ulteriori diciotto settimane di ammortizzatori previste dall’art. 1 del Decreto Agosto e che, dall’altro, non siano beneficiarie del periodo di decontribuzione previsto dall’art. 3 del medesimo Decreto Agosto.

I primi commentatori della norma al momento ritengono che per tali aziende i licenziamenti siano bloccati sino al 31 dicembre 2020, pur sollevando forti dubbi di incostituzionalità al riguardo. E’ auspicabile che sul punto venga fatta chiarezza in sede di conversione o quanto meno vengano emessi chiarimenti ministeriali.

c) Esclusioni:

Il divieto di licenziamento non si applica:

  • nell’ipotesi di cambio appaltoin cui il personale interessato dal recesso sia riassunto dall’appaltatore subentrante in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, dal CCNL o dal contratto di appalto;
  • ai recessi motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano costituire un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
  • in caso di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a tali lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi;
  • ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione (nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso).

d) Revoca del licenziamento:

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare in ogni tempo il recesso (in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, St. lav.), purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a decorrere dalla data in cui aveva efficacia il licenziamento revocato. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

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