Con la circolare n. 2 del 7 febbraio 2018 (clicca qui), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione) ha fornito indicazioni operative per fruire della proroga del trattamento di integrazione salariale ai sensi dell’art. 22-bis del D.lgs n. 148/2015, introdotto dall’art. 1 comma 133 della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), alle imprese con un organico superiore alle 100 unità (per le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 si veda il nostro focus del 12 gennaio 2018).
Il Ministero del Lavoro precisa che la proroga del suddetto trattamento di integrazione salariale è da intendersi quale prosecuzione – anche con soluzione di continuità – di un trattamento di CIGS già riconosciuto all’impresa richiedente, sia esso in corso ovvero pur se conclusosi nell’anno 2017. Prima di presentare l’istanza, è necessaria la stipula di un apposito accordo da sottoscrivere in sede governativa, cui è richiesta anche la presenza della Regione o delle Regioni coinvolte ai fini della certificazione dell’impegno della programmazione delle politiche attive rivolte ai lavoratori in esubero, nonché per il riconoscimento della particolare rilevanza economica ed occupazionale dell’impresa interessata.
La circolare precisa, altresì, che il trattamento è prorogabile sino al limite di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale e, sino al limite di 6 mesi in caso di crisi aziendale e, comunque, entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.