In data odierna è stato pubblicato il messaggio n. 1607 con il quale l’INPS ha chiarito che, ai sensi dell’art. 41 D.L. n. 23/2020, le disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario stabilite dall’art. 19 del D.L. n. 18/2020 si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 (anziché, come originariamente previsto, soltanto a quelli risultanti alle dipendenze del datore di lavoro richiedente alla data del 23 febbraio scorso).
Viene altresì precisato come nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passi alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
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