Con circolare n. 48 del 2 novembre 2017 (si veda l’allegato circolare n 48 del 2 novembre 2017 ), l’INAIL ha fornito le indicazioni operative in tema di obblighi assicurativi e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito del lavoro agile (cd. “smart working”). Come noto, a partire dal 14 giugno 2017 è entrata in vigore la L. n. 81/2017 che, agli artt. 18-23, disciplina il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (si veda anche il focus del 24 maggio 2017 nella sezione “pubblicazioni ed eventi” del sito dello Studio). La circolare rammenta che, anche per la parte di prestazione resa dal lavoratore “agile” fuori dai locali aziendali, pur essendo eseguita senza una postazione fissa, è necessaria la copertura dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali atteso che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità “agile” non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti ai fini della ricorrenza dell’obbligo assicurativo. L’INAIL precisa inoltre che la tutela assicurativa al lavoratore “agile”, prevista espressamente dall’art. 23, secondo comma L. 81/2017 a norma del quale “il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali”, scatta anche per l’infortunio in itinere, ma solo “quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza”. Pertanto, in tale ambito, i lavoratori cd. agili devono essere assicurati all’Inail se, per lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste dall’art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965, fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con l’uso di macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, videoterminali). Inoltre, l’Istituto precisa che il lavoratore “agile” è tutelato, non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purchè strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale. Sotto il profilo operativo, l’Inail specifica che i datori di lavoro non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente, già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale, sia adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio. Laddove, viceversa, i datori di lavoro non abbiano in essere un rapporto assicurativo con l’Istituto, devono produrre apposita denuncia di esercizio, tramite i servizi on line disponibili sul portale dell’Istituto, per assicurare i lavoratori dipendenti ivi compresi quelli svolgenti le attività in modalità “agile”. La circolare prevede che, a partire dal 15 novembre 2017 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it) sarà disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di comunicare l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro “agile”. Le informazioni contenute nel modello saranno trasmesse all’Istituto nell’ambito dell’accordo di cooperazione applicativa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernente il trasferimento dei dati contenuti nelle predette comunicazioni. Ciò al fine di realizzare un monitoraggio sulla concreta diffusione di tale modalità lavorativa e sui relativi effetti prodotti sul piano assicurativo, ai fini di un eventuale aggiornamento dei rischi assicurati.
Cristina Petrucci