LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025

La Legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (c.d. “Legge di bilancio 2025”), recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, ha introdotto diverse novità in ambito giuslavoristico.
Di seguito si riportano le principali misure.

1. Misure in materia di ammortizzatori sociali (art. 1, commi da 188 a 197)
1.1 Trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (art. 1, comma 189)
La Legge di bilancio 2025 ha stanziato risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2025, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per la prosecuzione dei trattamenti di sostegno al reddito (trattamento di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga) in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Tali risorse saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ai fini del rispetto delle disponibilità finanziarie stanziate, la normativa affida il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa relativi alle misure di cui si tratta all’Istituto nazionale della previdenza sociale, che è chiamato ad informare il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con cadenza almeno semestrale.
1.2 Trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per cessazione di attività (anche per le piccole aziende) (art. 1, commi 190 e 191)
La Legge di bilancio ha prorogato per l’anno 2025 il trattamento di sostegno al reddito di cui all’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 (c.d. Decreto Genova), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 130/2018, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento CIGS di dodici mesi e nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2025. Viene, disposta, altresì, la proroga, per l’anno 2025, della possibilità di accedere alla CIGS ai datori di lavoro che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini della gestione degli esuberi di personale. Restano confermati i presupposti e le condizioni per accedere al trattamento in questione, illustrati nella circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 15 del 4 ottobre 2018.
La Legge di bilancio ha introdotto, inoltre, una particolare novità in materia, prevedendo che il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale (oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata) può essere concesso anche in deroga alla disciplina vigente, che subordinava il trattamento anche al fatto che il datore avesse occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda.
1.3 Proroga dell’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti del gruppo ILVA (art. 1, comma 192)
La Legge di bilancio ha prorogato per l’anno 2025, nel limite di spesa di 19 milioni di euro, l’integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA, riconosciuta anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche.
1.4 Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi (art. 1, comma 193)
La Legge di bilancio ha prorogato per il triennio 2025-2027, le disposizioni di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148/2015, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno di tali anni. Si rammenta che il citato art. 22-bis prevede la possibilità, per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevati problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Più precisamente, l’ulteriore periodo di CIGS può avere una durata di dodici mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di sei mesi in caso di crisi aziendale.
1.5 Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center (art. 1, comma 195)
La Legge di bilancio ha previsto, anche per l’anno 2025, il finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda. È stato previsto un limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2025. La misura concessa in deroga alla vigente normativa in materia di integrazione salariale straordinaria è costituita da un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, la cui erogazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo di concessione e alla modalità di pagamento prevista. La misura può essere richiesta allorquando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia stata determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.
1.6 Ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica (art. 1, comma 196)
La Legge di bilancio ha prorogato per l’anno 2025 la possibilità di ottenere un ulteriore periodo di CIGS, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda, per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità.

2. APE Sociale (art. 1, comma 175)
È confermata anche per il 2025 la possibilità di accedere all’istituto dell’APE Sociale per coloro che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in particolari condizioni (stato di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, adibiti a mansioni gravose). Si rammenta che l’indennità è riconosciuta sino al conseguimento dei requisiti pensionistici.

3. “Opzione donna” (art. 1, comma 173)
È confermata anche per il 2025 la possibilità di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico “Opzione Donna”, alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2024, un’età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) con un un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, oltre ad essere, alternativamente, in possesso di uno dei seguenti requisiti : (i) Assistano, al momento della richiesta, da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; (ii) abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%; (iii) siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

4. Quota 103 (art. 1, comma 174)
È confermata anche per il 2025 la possibilità di accedere al pensionamento anticipato tramite “Quota 103” per i lavoratori in possesso di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva di almeno 41 anni conseguiti nel corso dell’anno 2025.
Si rammenta che, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, “Quota 103” è incumulabile con tutti i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

5. Tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza (art. 1, commi da 81 a 86)
La Legge di bilancio ha previsto a decorrere dal 2025 che le spese sostenute dai lavoratori dipendenti durante la trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto inclusi taxi e noleggi con conducente, come ad es. NCC, ad eccezione dei trasporti effettuati tramite autoservizi pubblici di linea, per i quali le restrizioni non si applicano) saranno rimborsate in esenzione fiscale esclusivamente se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat, app di pagamento digitali, assegni bancari o circolari. La tracciabilità si estende alle spese di rappresentanza, indipendentemente dai limiti di deduzione già esistenti, e alle indennità e rimborsi relativi a spese per vitto, alloggio e trasporto sostenute da chi produce reddito d’impresa. Tali spese concorrono alla formazione del reddito solo se pagate con metodi tracciabili e si applicano anche ai fini IRAP.

6. Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa (art. 1, comma 161)
I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile (Quota 103) e alla pensione anticipata, o in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica (gestione AGO), possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Conseguentemente all’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro per la quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

7. NASpI: nuovo requisito minimo 13 settimane di contribuzione per l’accesso (art. 1, comma 171)
La Legge di bilancio ha introdotto un nuovo requisito contributivo ai fini del conseguimento dell’indennità di disoccupazione NASpI. Nello specifico, è stata prevista, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, la possibilità di accedere alla NASpi solo per quei lavoratori che nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione, dopo aver cessato un precedente rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione utile maturate nel corso del rapporto di lavoro che ha comportato il licenziamento.

8. Congedi parentali (art. 1, commi 217 – 218)
La Legge di bilancio ha previsto l’elevazione, dal 30% al 80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età). Più precisamente, sono state previste queste due tipologie di intervento:
a) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’elevazione all’80 % della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino;
b) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l’elevazione all’80 % della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino.
Quanto sopra si applica rispettivamente ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

9. Esonero contributivo per le lavoratrici madri (art. 1, commi 219 – 220)
La Legge di bilancio ha riconosciuto per l’anno 2025 alle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra i redditi di lavoro autonomo (redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione) e che non hanno optato per il regime forfetario, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Il beneficio si applica alle lavoratrici madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio minore. A decorrere dall’anno 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’importo della decontribuzione andrà definito mediante decreto del Ministero del Lavoro da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.

10. Esenzione fiscale per i canoni di locazione sostenuti da lavoratori neo assunti (art. 1, commi da 386 a 389)
La Legge di bilancio ha introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025. In particolare, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.
Quanto sopra si applica ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel Comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di 100 chilometri di distanza dal Comune di precedente residenza.

11. Nuovo esonero contributivo grandi imprese (oltre 250 lavoratori) del Mezzogiorno (art. 1, commi da 413 a 426)
Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, viene concesso alle grandi imprese del Mezzogiorno l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’ esonero si applica ai datori di lavoro che realizzano, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale dei rapporti a tempo indeterminato, rispetto all’anno precedente. L’efficacia dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.