La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. “Legge di bilancio 2024”), recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2024, ha introdotto diverse novità in ambito giuslavoristico.
Di seguito si riportano le principali misure.
- Taglio del cuneo fiscale (art. 1, comma 15)
Per tutto il 2024 è stato confermato il taglio del cuneo fiscale contributivo per i rapporti di lavoro subordinato, sia pubblici che privati (con esclusione del lavoro domestico). Tale esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori viene riconosciuto nella misura del 6%, per le retribuzioni con imponibile non eccedente i 2.692,00 Euro mensili, e nella misura del 7% per le retribuzioni non eccedenti l’importo mensile di 1.923,00 Euro; la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità. Inoltre, l’esonero non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Detassazione dei “fringe benefits” (art. 1, commi 16 e 17)
Anche per l’anno 2024 viene previsto l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei “fringe benefits” che non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente: fino a 2.000,00 Euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000,00 Euro per gli altri lavoratori. Nel regime di esenzione saranno ricompresi il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa o per gli interessi sul mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa.
3. Tassazione agevolata dei premi di risultato (art. 1, comma 18)
La Legge di bilancio stabilisce la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostituiva al 5% sui premi di produttività di cui all’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, corrisposti nel 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato.
4. Agevolazioni per il settore turistico-alberghiero (art. 1, commi 21-25)
Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, viene riconosciuto un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda corrisposta in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario svolte nei giorni festivi per i lavoratori dipendenti del comparto che abbiano conseguito nel 2023 un reddito da lavoro dipendente fino a 40.000,00 euro. La somma ammessa a titolo di trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito e viene riconosciuta dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore con possibilità di recupero in compensazione.
5. Pensioni contributive (art. 1, comma 125, lett. a) b) e c))
Vengono modificati gli importi soglia previsti dal Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996.
In particolare, la pensione di vecchiaia potrà essere conseguita a condizione che l’importo lordo mensile della pensione sia almeno pari all’importo dell’assegno sociale (e non più pari a 1,5 volte come in precedenza).
È stato, inoltre, rideterminato, per il trattamento pensionistico anticipato, l’importo soglia, con i coefficienti moltiplicatori diversificati pari a: 3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini; 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli.
6. Riscatto dei periodi non coperti da versamento di contributi (art. 1, commi 126-130)
La Legge di bilancio riconosce, a coloro che sono privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione (presso forme pensionistiche obbligatorie) antecedenti al 1° gennaio 2024 e nella misura massima di 5 anni anche non continuativi. Tale facoltà deve essere esercitata a domanda dell’assicurato o dei superstiti, parenti e affini. I relativi oneri, interamente deducibili, possono essere versati all’ente previdenziale in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30,00 Euro. La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta è versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell’onere l’INPS provvede all’accredito della contribuzione e ai relativi effetti.
7. Rivalutazione automatica delle pensioni (art. 1, commi 134 e 135)
È prevista, anche per il 2024, la rivalutazione automatica delle pensioni sulla base della variazione dell’indice del costo della vita. La modifica concerne esclusivamente i trattamenti pensionistici superiori a dieci volte il trattamento minimo Inps che vedranno decurtata l’aliquota di rivalutazione di 10 punti, passando così dal 32% al 22%. Nessuna variazione è prevista per i trattamenti pensionistici inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo e per le classi intermedie relative a valori non superiori a cinque, sei, otto e dieci volte il trattamento minimo Inps.
8. APE Sociale (art. 1, comma 136 – 137)
Per il 2024, il requisito anagrafico per l’accesso all’APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi rispetto al precedente requisito di 63 anni. Si ricorda che l’istituto dell’APE Sociale consiste in un’indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (stato di disoccupazione; lavoratori che assistono parenti o affini disabili; lavoratori con invalidità minima la 74%; lavoratori adibiti a mansioni gravose).
9. “Opzione donna” (art. 1, comma 138)
La Legge di bilancio ha elevato il requisito dell’età anagrafica per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico “Opzione Donna “, alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2023, un’età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) con un un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, oltre ad essere, alternativamente, in possesso di uno dei requisiti previsti già dalla precedente versione di tale beneficio (1. assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; 2. abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%; 3. siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1, comma 852, della Legge di bilancio 2007).
10. “Quota 103” (art. 1, commi 139 e 140)
È confermata anche per il 2024 la possibilità di accedere al pensionamento anticipato tramite “Quota 103” per i lavoratori che nell’anno 2024 maturano 63 anni di età e 41 anni di contributi.
Sono state però inserite alcune modifiche: in particolare, la pensione, erogata integralmente con il sistema contributivo, non potrà superare 4 volte il trattamento minimo Inps sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, mentre per la decorrenza delle prestazioni pensionistiche, gli interessati per il primo accredito dovranno attendere 7 mesi dalla maturazione dei requisiti nel settore privato e 9 mesi nel settore pubblico. Trova, inoltre, conferma l’incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa, per coloro che abbiano raggiunto i requisiti pensionistici, con la facoltà di richiedere al proprio datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondente alla quota di contribuzione a proprio carico e conseguente esclusione del versamento della quota contributiva (cd. Bonus Maroni).
11. Conferma dell’ISCRO (art. 1, commi da 142 a 155)
La Legge di bilancio ha confermato, in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata, l’istituto dell’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO). Tale indennità viene riconosciuta per un massimo di sei mensilità in favore di quei soggetti che possono far valere congiuntamente i seguenti requisiti: a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; b) non essere beneficiari di Assegno di inclusione; c) aver prodotto un reddito da lavoro autonomo, nell’anno precedente alla domanda, inferiore al 70% rispetto alla media dei due anni precedenti; d) aver dichiarato nell’anno precedente alla domanda un reddito non superiore a 12.000,00 euro; e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; f) essere titolari di partita Iva attiva da almeno tre anni.
12. Incremento della contribuzione per la Gestione Separata (art. 1, commi 154)
A decorrere dall’anno 2024, per gli iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione attività di lavoro autonomo, diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni, è previsto un aumento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata pari a 0,35 punti percentuali.
13. Misure di sostegno per lavoratori “deboli” (art. 1, commi 168 – 174)
La Legge di bilancio ha previsto per il 2024, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione” la proroga ed il finanziamento di alcune misure a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dei call center, di trattamenti di CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, di trattamenti di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti di aziende sequestrate e confiscate, sospesi o con orario ridotto, di interventi a sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del gruppo Ilva. In particolare, con riferimento ai trattamenti di CIGS e modalità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa, ai fini del recupero occupazionale di cui all’art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è stato previsto lo stanziamento pari a 70 milioni di Euro, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”. Non troverà, invece, più applicazione per l’anno 2024, in quanto non è stata prorogata, la disposizione di cui al successivo comma 11-ter del medesimo art. 44 del D.Lgs. 148/2015, che prevedeva per le aziende che non potevano più ricorrere alle tutele dei trattamenti di CIGS e in deroga ai limiti temporali previsti dagli articoli 4 e 22 del suddetto D.lgs. 148/2015, la possibilità di accedere ad un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica. Inoltre, per il 2024, a valere sul “Fondo sociale occupazione e formazione”, è previsto l’incremento di 50 milioni di Euro dell’autorizzazione di spesa prevista dalla normativa vigente per la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale.
14. Imprese di interesse strategico nazionale che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale (art. 1, commi 175-176)
La Legge di bilancio ha previsto che per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2024, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell’azienda medesima. Alla fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
15. Maggiori tutele per maternità e paternità (art. 1, comma 179)
La Legge di bilancio ha previsto alcune modifiche al criterio di calcolo dell’indennità per i congedi parentali (di cui al Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) fruiti fino al sesto anno di vita del bambino. In particolare, l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino è aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al precedente 30%). Per il solo 2024, invece, è stabilito che, anche l’indennità relativa al secondo mese, sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese). Tale disposizione si applica ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
16. Decontribuzione per le lavoratrici madri (art. 1, commi 180 – 182)
Per il triennio 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato (con esclusione del lavoro domestico) con 3 o più figli, è previsto un esonero del 100% dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile). Per il 2024 tale misura, è stata altresì estesa alle lavoratrici madri di due figli, fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore.
17. Esonero contributivo per assunzione di donne vittime di violenza (art. 1, commi 191 – 193)
La Legge di bilancio ha altresì riconosciuto uno sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumeranno donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo previsto dal Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.
18. Apprendistato (art. 1, comma 202)
Sono incrementate le risorse (pari a 50 milioni di euro) per il finanziamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) e all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.