LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO INTRODOTTE DAL D.L. N. 1/2022

Il Decreto-Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, ed entrato in vigore l’8 gennaio 2022, ha introdotto diverse novità in materia di lavoro, tra cui l’obbligo per i lavoratori pubblici e privati ultracinquantenni di essere in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione, il c.d. Green Pass “rafforzato” per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Di seguito le novità principali:

1. Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione sui luoghi di lavoro (art. 4-quinquies, comma 1, del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021, introdotto dall’ art. 1 del D.L. n. 1/2022)

L’articolo 1 del D.L. n. 1/2022 ha introdotto, dopo l’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021, l’articolo 4-quinquies, in base al quale, dal 15 febbraio al 15 giugno 2022, tutti i lavoratori pubblici e privati ultracinquantenni, sono tenuti a possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione, il c.d. Green Pass “rafforzato” per accedere ai luoghi di lavoro.

In particolare, per quanto riguarda i destinatari dell’obbligo di cui sopra, in forza dell’espresso richiamo contenuto nella disposizione in esame al D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2021 (art. 9-quinquies,  commi 1 e 2, 9-sexies, commi  1  e  4,  e  9-septies,  commi  1  e  2), devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, e anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione, anche in qualità di discenti o di volontariato, nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

1.1. Controllo delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione: obblighi dei datori di lavoro (art. 4-quinquies, comma 3, del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021, introdotto dall’ art. 1 del D.L. n. 1/2022)

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a verificare il possesso del c.d. Green Pass “rafforzato” da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro.

La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione è effettuata con le modalità previste dall’articolo 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021, ovvero attraverso l’utilizzo dell’App “VerificaC19” che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione non comportando, in alcun caso, la raccolta dei dati personali.

Sul punto, si segnala, che restano ferme le disposizioni previste dall’art. 9-septies, comma 5, del D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2021, in base al quale, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche relative al possesso della certificazione verde Covid-19, è prevista, sia nel settore pubblico che privato, la possibilità per i lavoratori di richiedere al datore di lavoro di consegnare copia della propria certificazione verde.

1.2. Mancato possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione da parte dei lavoratori: conseguenze giuslavoristiche (art. 4-quinquies, comma 4, del D.L. n. 44/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021, introdotto dall’ art. 1 del D.L. n. 1/2022)

Nell’ambito del lavoro subordinato, il lavoratore che comunica di non essere in possesso del c.d. Green Pass “rafforzato” o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022.

La disposizione precisa, altresì, che in tale ipotesi non è dovuta la retribuzione, né alcun compenso o emolumento, comunque denominato.

A ciò si aggiunga che, nelle imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti (e non più per quelle con meno di 15 dipendenti), dopo il quinto  giorno  di  assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per  un  periodo  non superiore a dieci giorni lavorativi,  rinnovabili  fino  al 31 marzo  2022,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con diritto alla conservazione del posto  di  lavoro  per  il  lavoratore sospeso.

1.3. Mancato possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione: sanzioni amministrative (art. 4-quinquies, comma 6, del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021, introdotto dall’ art. 1 del D.L. n. 1/2022)

Ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, il lavoratore che accede al luogo di lavoro in violazione dell’obbligo di esibire il Green Pass “rafforzato” è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati dell’accertamento della violazione, nella misura variabile da 600 a 1.500 euro.

1.4. Esenzioni (art. 4-quinquies, comma 7, del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021, introdotto dall’ art. 1 del D.L. n. 1/2022)

I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico-sanitarie devono essere adibiti dal datore di lavoro a mansioni anche diverse senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

2. Estensione dell’obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (Art. 4-ter del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021, modificato dall’art. 2 del D.L. n. 1/2022)

L’articolo 2 del D.L. n. 1/2022 ha introdotto, dopo il comma 1 dell’art. 4-ter del D.L. n. 44/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021, il comma 1-bis, secondo cui a decorrere dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale, senza alcun limite d’età, è esteso anche al personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

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