Una delle importanti misure introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (cd. Legge di Bilancio per il 2018) in materia di diritto del lavoro, riguarda gli ammortizzatori sociali e la possibilità di proroga dell’intervento CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale introdotta dal nuovo art. 22 bis del D.Lgs. n. 148/2015.
La possibilità di proroga è prevista solo per gli anni 2018 e 2019 e solo per le imprese che hanno un organico superiore a 100 unità lavorative e “rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale”.
Per l’ammissione alla proroga, l’impresa dovrà stipulare un accordo sindacale in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata; ovvero presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata.
Un’altra novità della Legge di bilancio prevede l’introduzione, con l’inserimento dell’art. 24 bis nell’ambito del D.Lgs. n. 148/2015, di una peculiare forma di “accordo di ricollocazione” che ha lo scopo di limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento CIGS nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale. In tale ipotesi, la procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015 a cui è preordinato l’intervento dei programmi di CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale, può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Sotto il profilo datoriale, l’assunzione del lavoratore in ricollocazione comporta il diritto all’esonero contributivo del 50% nel limite massimo di 4.030 euro su base annua. Tale esonero è riconosciuto per una durata non superiore a 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e non superiore a 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato.
Altra novità introdotta dalla Legge di bilancio, riguardante le aziende soggette alla CIGS, è quella dell’aumento dal 41 al 82 per cento del cd. ticket di licenziamento, per ciascuna risoluzione del rapporto di lavoro nell’ambito di un licenziamento collettivo, venendo così a ripristinare l’onere per il licenziamento del personale in termini tendenzialmente coincidenti con quelli del sistema previgente.
L’incremento del ticket di licenziamento si applica ai licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 223/1991, a decorrere dal 21 ottobre 2017.
La legge di bilancio 2018 ha inoltre introdotto anche alcune disposizioni volte a facilitare l’esodo anticipato dei lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti di pensionamento.
Tra le ulteriori novità in materia di lavoro, viene previsto che, al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, assumono lavoratori fino a 35 anni di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro.
È, inoltre previsto l’esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, giovani che hanno svolto attività di alternanza scuola-lavoro ovvero di apprendistato presso la stessa azienda.
Degna di nota è, infine, la previsione in favore dei lavoratori e delle lavoratrici, che agiscano in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale sul luogo di lavoro, in base alla quale non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Inoltre il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo, così come sono nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante.