Il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 recante “misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 123 del 25 maggio 2021 ed entrato in vigore il 26 maggio 2021, ha prorogato alcune misure giuslavoristiche previste dalla normativa “emergenziale” introducendo, nel contempo, talune novità.
Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse in materia di lavoro.
1) Reddito di emergenza (art. 36)
La disposizione in esame riconosce l’erogazione di ulteriori quattro quote di reddito di emergenza, nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l’anno 2021, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
La domanda per il riconoscimento delle suddette quote deve essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 tramite il modello predisposto.
2) Disposizioni in materia di NASpI (art. 38)
È stata sospesa, fino alla data del 31 dicembre 2021, l’applicazione della riduzione del 3% del trattamento NASpI di cui all’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 22 del 2015 per le prestazioni in pagamento dal 1 giugno 2021.
Inoltre, è stato precisato che, a decorrere dal 1 gennaio 2022 l’importo della NASpI ancora in godimento sarà ridotto in misura pari alle riduzioni maturate e non applicate dalla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis al 31 dicembre 2021.
3) Disposizioni in materia di contratto di espansione (art. 39)
È stata estesa per il 2021 l’efficacia del contratto di espansione (art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015) nei confronti delle aziende che occupano almeno 100 unità in luogo delle 500 o 250 unità.
Il limite di spesa è pari a 35 milioni di euro per l’anno 2022, 50,5 milioni di euro per l’anno 2023 e 30,4 milioni di euro per il 2024.
4) Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero dal contributo addizionale (art. 40 commi 1, 2 e 3)
a) Cassa integrazione in deroga e riduzione dell’attività lavorativa
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e non possono più accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all’art. 8, comma 1, D.L. n. 41/2021 sono ammessi a presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis ed il 31 dicembre 2021.
Tale possibilità è concessa solo nei casi in cui i datori di lavoro:
i) abbiano avuto un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019 nel primo semestre dell’anno 2021;
ii) abbiano prima provveduto a stipulare di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa (art. 51 del D.lgs. n. 81/2015) per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis.
La disposizione precisa, altresì, che gli accordi di riduzione devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa può modificare in aumento l’orario ridotto e che la riduzione media oraria:
i) non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo;
ii) per ciascun lavoratore non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.
Inoltre, i lavoratori che subiscono la riduzione oraria hanno diritto al riconoscimento di un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate e la relativa contribuzione figurativa.
Il limite di spesa della misura in esame è pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021.
b) Esonero dal contributo addizionale
I datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1 luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e non possono più accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all’art. 8, comma 1, D.L. n. 41/2021 ma, diversamente, presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (artt. 11 e 21 del D.lgs. n. 148/2015) sono esonerati, fino al 31 dicembre 2021 e nel limite di spesa di 163,7 milioni di euro per l’anno 2021, dal pagamento del contributo addizionale (art. 5, D.lgs. n. 148/2015).
5) Divieto di licenziamento (art. 40, commi 4 e 5)
I datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1 luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e presentano domanda di integrazione ordinaria o straordinaria con esonero dal contributo addizionale come meglio indicato nel precedente punto 4 lettera b), fino al 31 dicembre 2021, non possono:
i) avviare le procedure di cui agli artt. 4, 5, 24 della L. n. 223/1991 per la durata del trattamento di integrazione salariale restando sospese, altresì, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;
ii) recedere per giustificato motivo oggettivo indipendentemente dal numero dei dipendenti restando, altresì, sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966.
Infine, il Decreto Sostegni-bis conferma nuovamente i casi di esclusione dal divieto di licenziamento già previsti dal D.L. n. 104/2020 c.d. Decreto Agosto e corrispondenti alla cessazione definitiva dell’attività, ai cambi di appalto, al fallimento senza esercizio provvisorio, agli accordi sindacali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In sostanza, il Decreto Sostegni-bis prevede che, a decorrere dal 1 luglio 2021, le aziende che non avranno più necessità di ricorrere alla Cassa integrazione guadagni con causale COVID-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento eliminando, pertanto, il blocco generalizzato dei licenziamenti.
6) Contratto di rioccupazione (art. 41)
Il Decreto Sostegni-bis ha introdotto il contratto di “rioccupazione” quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto ad incentivare l’inserimento dei lavoratori in stato di disoccupazione (art. 19 del D.lgs. n. 150/2015) durante l’attuale fase di ripresa dall’emergenza epidemiologica e sarà applicabile dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Si precisa che l’efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
a) Progetto individuale di inserimento
Condizione per l’assunzione è la definizione, con il consenso del lavoratore interessato, di un progetto individuale di inserimento di durata semestrale finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.
b) Esonero contributi previdenziali
Ai datori di lavoro privati che utilizzano la suddetta tipologia contrattuale, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con esclusione dei premi e contributivi dovuti all’INAIL.
Tale beneficio spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella medesima unità produttiva.
Inoltre, è cumulabile per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.
Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di 585,6 milioni di euro per l’anno 2021 e 292,8 milioni di euro per l’anno 2022.
c) Revoca dell’esonero di cui alla lettera b)
Il datore di lavoro perde il beneficio dell’esonero contributivo con il recupero di quanto già fruito da parte dell’Istituto nei seguenti casi:
i) licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
ii) licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;
iii) licenziamento collettivo o per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, irrogato nei sei mesi successivi la predetta assunzione.
7) Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 45)
È stato introdotto il comma 1-bis all’art. art. 44 del D.L. n. 109/2018, c.d. “Decreto Genova” per effetto del quale può essere autorizzata una proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale.
Inoltre, la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 18, comma 1, lettera a) del D.L. n. 185/2008) è stata incrementata di 125 milioni di euro per l’anno 2022.
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