LE PRINCIPALI NOVITA’ DEL “COLLEGATO LAVORO”

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024 la L. 13 dicembre 2024, n. 203 (cd. “Collegato Lavoro”) che entrerà in vigore il 12 gennaio 2025. Il provvedimento legislativo ha introdotto le seguenti principali novità in materia di lavoro.

ART. 1 – Sorveglianza sanitaria

Con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro sono state introdotte una serie di novità anche a modifica del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare:

– Il Ministero del Lavoro, entro il 30 aprile di ciascun anno, dovrà redigere una relazione annuale sullo stato di sicurezza nei luoghi di lavoro, contenente l’indicazione di misure per migliorare le condizioni di sicurezza;

-viene riconosciuta la possibilità, anche in fase preassuntiva, di svolgere visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione specifica;

-viene soppressa l’ipotesi che la visita preassuntiva sia svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente;

-la novella prevede che l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo l’assenza per malattia superiore a 60 giorni, sussiste solo qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente che, in caso negativo, sarà tenuto ad esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica;

-viene introdotta la possibilità per il medico competente di evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati e risultanti dalla cartella clinica del lavoratore;

– la novella prevede che per le attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tramite posta elettronica certificata  al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato (INL), l’uso dei locali allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto;

– sono abrogate le norme relative agli obblighi inerenti alle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, dal momento che tale disciplina è stata successivamente definita dal D. Lgs. n. 81/2008, che, con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile, richiede che i datori di lavoro muniscano i lavoratori dipendenti delle suddette tessere e che i medesimi lavoratori, nonché i lavoratori autonomi, tengano esposte tali tessere sul luogo di lavoro.

ART. 2 – Semplificazioni delle procedure relative ai ricorsi INAIL

Viene prevista la facoltà per il datore di lavoro di ricorrere alla Direzione regionale dell’Inail contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell’Istituto, in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

I suddetti ricorsi dovranno essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti.

ART. 6 – Sospensione della prestazione di cassa integrazione

Viene modificata la disciplina dell’attività lavorativa in costanza di cassa integrazione di cui all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 148/2015, prevedendo che il lavoratore, che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, non abbia diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso altro datore di lavoro. Viene quindi disposta la sospensione del pagamento per tutte le giornate di effettivo lavoro, senza distinzione alcuna con riguardo alla durata del rapporto lavorativo instaurato (sospensione che invece si applicava limitatamente ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a sei mesi).

Viene confermato, inoltre, che il lavoratore, ove non comunichi tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività lavorativa, decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale.

Art. 8 – Fondi di solidarietà bilaterali

Viene previsto che ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1 maggio 2023 sia trasferita una quota delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS.

ART. 10 – Semplificazione in materia di somministrazione di lavoro

La novella prevede l’esclusione dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato (che non può superare il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei medesimi contratti) dei lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato, o di lavoratori con determinate caratteristiche, o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni).

Viene, inoltre, abrogata la previsione di cui al quinto e sesto periodo dell’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015,secondo cui, in caso di contratto di somministrazione a tempo determinato, l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il suddetto lavoratore somministrato.

ART. 11 – Interpretazione autentica in materia di attività stagionali

Viene introdotta una norma di interpretazione autentica che prevede rientrino nella categoria delle attività stagionali le attività organizzate per far fronte ad intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché ad esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

ART. 13 – Durata del periodo di prova nei contratti a termine

Viene stabilito che la durata del periodo di prova, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, nei contratti di lavoro a tempo determinato è fissata in un giorno di effettiva prestazione lavorativa ogni quindici giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

La durata del periodo di prova non potrà in ogni caso essere né inferiore a due giorni, né superiore a quindici giorni per i contratti a termini con durata inferiore a sei mesi e a trenta giorni per i contratti con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

ART. 14 – Termine per le comunicazioni relativa al lavoro agile

Sono introdotti nuovi termini entro cui il datore di lavoro deve comunicare, in via telematica, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile.

Tali comunicazioni dovranno avvenire entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo, oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifichi un evento modificativo della durata o della cessazione del lavoro agile.

ART. 17 – Applicazione del regime forfettario ai contratti misti

La novella prevede la possibilità per i liberi professionisti, in particolare per le persone fisiche iscritte ad albi e/o repertori professionali che esercitano attività libero-professionale (incluse quelle esercitate nelle forme di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile) in favore di datori di lavoro con più di 250 dipendenti, dai quali siano contestualmente assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, di accedere al regime forfettario.

L’applicabilità del suddetto regime agevolato è limitata alle ipotesi in cui il contratto di lavoro subordinato preveda un orario ricompreso tra il 40 ed il 50 per cento del tempo pieno previsto dal CCNL applicabile.

La disposizione trova applicazione esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo costituito contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all’articolo 76 del D. Lgs. n. 276/2003.

Inoltre, è richiesta l’ulteriore condizione che, rispetto al contratto di lavoro subordinato, non si configuri alcuna forma di sovrapposizione riguardo all’oggetto e alle modalità della prestazione, nonché all’orario e alle giornate di lavoro.

Art. 18 – Contratto di apprendistato duale

La novella ha modificato il comma 9 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 prevedendo la possibilità di trasformazione del contratto di apprendistato in apprendistato di alta formazione e ricerca e in apprendistato professionalizzante, a seguito del conseguimento della qualifica o del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato specializzazione tecnica superiore.

Con il contratto di apprendistato professionalizzante si conseguirà la qualificazione professionale ai fini contrattuali. La durata massima complessiva consentita dei due periodi di apprendistato non potrà essere superiore a quella individuata dalla contrattazione collettiva.

La durata dell’apprendistato di alta formazione e ricerca invece è stabilita dal successivo art. 45 del D.Lgs. n. 81/2015.

Art. 19 – Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata

Viene introdotto all’art. 26 D.Lgs. n. 151/2015 il comma 7 bis con cui è stabilito che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare la disciplina sulle dimissioni telematiche.

Il datore di lavoro, trascorso il sopramenzionato termine, dovrà dare comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro dell’assenza del lavoratore affinché l’ente effettui le dovute verifiche sulla veridicità della comunicazione. Il nuovo comma precisa che la disposizione non trova applicazione se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.

Con tale nuovo comma, pertanto, nei casi sopramenzionati, in mancanza di motivi che giustifichino l’assenza, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore e, di conseguenza, quest’ultimo non potrà richiedere la Naspi venendo meno il requisito della disoccupazione involontaria.   

Art. 20 – Conciliazione in materia di lavoro

La novella prevede che i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c., possano svolgersi anche in modalità telematica mediante collegamento audiovisivo.

La norma rinvia poi ad un successivo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della giustizia, che dovrà essere adottato entro 12 mesi dell’entrata in vigore della legge in esame, per la definizione delle regole tecniche per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei suddetti procedimenti. Sino alla data di emanazione del decreto tali conciliazioni continueranno a svolgersi secondo le modalità vigenti.

Art. 29 – Uniformazione tempistiche domande di accesso ad Ape sociale e pensionamento anticipato

Sono uniformati i tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, stabilendosi che tali domande siano presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno. Tali domande troveranno accoglimento solo se residueranno le necessarie risorse finanziarie all’esito dello svolgimento di attività di monitoraggio effettuate dall’INPS.

Art. 30 – Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia

L’art. 13 della L. n. 1338/1962 viene modificato prevedendosi, con un nuovo comma, la facoltà per il lavoratore dipendente privato (o per i collaboratori in forma coordinata e continuativa), in caso di contributi pensionistici non versati per inadempimento del datore di lavoro (o del committente) e prescritti, di richiedere all’INPS, con onere a carico del lavoratore, la costituzione di una rendita vitalizia.

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