La Corte di Cassazione con sentenza n. 9228 del 13 aprile 2018, ha ribadito il proprio orientamento consolidato secondo cui, nei contratti di appalto, la responsabilità solidale di cui all’art. 29, comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003 non è applicabile alle pubbliche amministrazioni, nella veste di committenti, in forza dell’espressa esclusione contenuta nell’art. 1, comma 2, del richiamato decreto. Infatti, secondo i Giudici di legittimità, ratio della esclusione della suddetta responsabilità risiede nel fatto che nella PA rilevano interessi di carattere generale che sarebbero frustrati ove si consentisse la lievitazione del costo dell’opera pubblica, quale conseguenza dell’inadempimento dell’appaltatore. Al contrario, la responsabilità solidale è stata ritenuta pienamente applicabile alle società a controllo pubblico (Corte App. Roma, 15.12.2017). Questo principio ha trovato ormai anche un riferimento normativo in forza dell’espresso richiamo alle leggi sui rapporti di lavoro, contenuto nell’art. 19, comma 1 d.lgs. n. 175/2001 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) la cui applicazione è espressamente prevista per i rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico.