Con sentenza del 24 gennaio 2020, n. 1663, la Corte di Cassazione ha definitivamente risolto la questione relativa alla disciplina normativa da applicare ai ciclofattorini (c.d. “riders”).
La Suprema Corte imposta il proprio ragionamento secondo due direttrici, la prima riguardante l’interpretazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 all’epoca vigente, la seconda l’inquadramento normativo di questi soggetti. I Giudici di legittimità, a differenza di quanto stabilito dalla Corte di Appello di Torino con la sentenza n. 26/2019, hanno ritenuto di non poter interpretare l’art. 2 cit. come un “tertium genus” intermedio tra il lavoro autonomo e quello subordinato, atteso che esso ha introdotto una “norma di disciplina” che non crea, quindi, una nuova fattispecie. Secondo la Corte di Cassazione, la volontà del legislatore delegato del 2015, peraltro suffragata da quello del 2019 (che, come noto, con la legge n. 128 ha apportato talune modifiche all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, si veda pubblicazione del 6 novembre 2019 su questo sito clicca qui), è stata quella di produrre una norma di natura anti-elusiva, volta ad estendere l’applicazione delle norme del lavoro subordinato alle forme di collaborazione, continuativa e personale, realizzate con l’ingerenza funzionale dell’organizzazione predisposta unilateralmente dal committente.
Il legislatore ha pertanto tipizzato taluni indici, quali la personalità, la continuità e la etero-organizzazione, ritenuti sufficienti a giustificare l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato. Al sussistere di tali requisiti, secondo i Giudici di legittimità, ai collaboratori etero-organizzati si applicano le norme del lavoro subordinato, sia perché l’etero-organizzazione risulta “marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile ad un lavoratore dipendente”, sia in ragione della condizione di debolezza economica in cui si trovano questi soggetti, in rapporto ai committenti.
Altro punto controverso risolto dalla sentenza riguarda il quantum della disciplina della subordinazione che deve essere applicato ai collaboratori etero-organizzati. La Suprema Corte, a differenza di quanto statuito dalla Corte di Appello, ha ritenuto che sia da applicare tutta la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (compresa la tutela dei licenziamenti), e non già alcuni istituti.
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