Con sentenza del 22 luglio 2022, n. 183, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (sollevate dal Tribunale di Roma con ordinanza del 24.2.2022) nella parte in cui, per i datori di lavoro di più piccole dimensioni, stabilisce che l’ammontare delle indennità di licenziamento è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
Nel contempo, tuttavia, il Giudice delle leggi ha rimesso al legislatore la scelta di individuare nuovi criteri di quantificazione, in quanto “la specificità delle piccole realtà organizzative, che pure permane nell’attuale sistema economico, non può giustificare un sacrificio sproporzionato del diritto del lavoratore di conseguire un congruo – nel senso di effettivo e adeguato – ristoro del pregiudizio sofferto”.
Il suggerimento della Corte al legislatore è nel senso che quest’ultimo tratteggi criteri distintivi più duttili e complessi, che non si appiattiscano sul requisito del numero degli occupati e si raccordino alle differenze tra le varie realtà organizzative e ai contesti economici diversificati in cui esse operano.
La Corte Costituzionale avverte, infine, che un ulteriore protrarsi dell’inerzia legislativa non sarebbe tollerabile e che, ove nuovamente investita, sarebbe indotta a provvedere direttamente.
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