INTERESSANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI SOCIETÀ COOPERATIVE

Con sentenza del 15 gennaio 2020, n. 707, i Giudici della Corte Suprema hanno accolto il ricorso proposto da una società cooperativa censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui, dopo aver ritenuto applicabile la tutela di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, in ragione della ritenuta illegittimità del licenziamento e della contestuale delibera di esclusione fondata solo su ragioni disciplinari, ha applicato la tutela risarcitoria prevista dall’art. 18 cit. nel testo previgente alla legge n. 92/2012 (cd. Legge Fornero), e non in quello in vigore all’epoca del licenziamento, secondo cui la misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
In particolare, la società cooperativa ha lamentato che i Giudici di secondo grado avevano accertato l’illegittimità del licenziamento disciplinare e della contestuale delibera di esclusione di una socia lavoratrice, disponendone la reintegra e la riammissione quale socia e condannando la cooperativa stessa al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 18 quarto comma, legge n. 300/70, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, in luogo dell’indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità consentita dalla riforma Fornero (L. 92/2012), in vigore all’epoca del licenziamento.
Infatti, secondo i Giudici di legittimità, l’interpretazione fornita dai Giudici di merito introdurrebbe introdotto un’ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento tra i lavoratori, assoggettati alla disciplina dell’art. 18 di volta in volta ratione temporis applicabile, ed i lavoratori di società cooperative, rispetto a quali si verrebbe a cristallizzare il testo dell’art. 18 vigente nell’anno 2001 (anno di entrata in vigore della L. 142, norma speciale recante disposizioni in tema di revisione della legislazione in materia cooperativistica).
In ragione di ciò, pertanto, la Corte Suprema, ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado fissando il seguente principio di diritto: “In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, l’art. 2 della I. n. 142 del 2001, esclude l’applicazione dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori nell’ipotesi ove, con il rapporto di lavoro, venga a cessare anche quello associativo, sicché l’accertata illegittimità della delibera di esclusione del socio, con conseguente ripristino del rapporto associativo, determina l’applicabilità della tutela di cui all’art. 18 nel testo vigente all’epoca del licenziamento”.
Cristina Petrucci