Con la circolare n. 6 del 29 marzo 2018 (clicca qui), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel richiamare la sentenza n. 254/2017 emessa dalla Corte Costituzionale – che, come noto, ha affermato l’applicazione del regime di solidarietà ai sensi dell’art. 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 anche nelle ipotesi di subfornitura e non solo ai casi espressamente previsti dalla norma, ossia di appalto e subappalto – ha ricordato che secondo la Consulta la ratio della responsabilità solidale risiede nella necessità di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, nei quali sono coinvolti anche i dipendenti del subfornitore, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale. In ragione di ciò, l’art. 29 cit. va interpretato, quindi, nel senso che “il committente è obbligato in solido anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi ed assicurativi dei dipendenti di questi” a nulla rilevando che il contratto di subfornitura sia una species dell’appalto o piuttosto un tipo negoziale autonomo. Secondo l’Ispettorato, l’interpretazione della Corte Costituzionale ha effetti anche nelle ipotesi di distacco sia nazionale ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 sia transnazionale di cui al D.Lgs. n. 136/2016, rientrando tale istituto sempre in un meccanismo di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione e che comporta, con riferimento al distacco transnazionale l’applicazione dell’art. 29, comma 2 tra società estera distaccante e società utilizzatrice in Italia, non soltanto nei casi in cui la prestazione di servizi sia riconducibile ad una filiera di appalto/subappalto, ma anche laddove la stessa consista in altre operazioni commerciali (art. 4, comma 4, D.Lgs. n.136/2016).