INDICAZIONI DELL’INL SUL REGIME INTERTEMPORALE DELLE SANZIONI PENALI IN CASO DI ESERCIZIO NON AUTORIZZATO DELLA SOMMINISTRAZIONE, APPALTO E DISTACCO ILLECITI ALLA LUCE DEL D.L. n. 19/2024 (CONV. CON L. n. 56/2024)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1133 del 24 giugno 2024, ha fornito alcune indicazioni in merito al regime intertemporale relativo alle nuove sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 29, comma 4, del D.L. n. 19/2024 (conv. con L. n. 56/2024) all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 (v. news dell’8 marzo e del 3 maggio 2024).

In particolare, dopo i chiarimenti della precedente nota n. 1091/2024, contenente i corretti criteri di calcolo delle sanzioni penali ed il meccanismo della recidiva, nella nuova nota l’Ispettorato ha rammentato che dette sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del D.L. n. 19/2024 e, pertanto, per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio amministrativo, depenalizzato ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016.

Diversamente, con riferimento, invece, ai reati di somministrazione non autorizzata (art. 18, comma 1, primo periodo, e comma 2) e fraudolenta (art. 18, comma 5-ter), nonché alle ipotesi di appalto e distacco privi dei requisiti di legge (art. 18, comma 5-bis), che hanno una struttura continuativa nel tempo, gli stessi sono da configurarsi come reati permanenti che si consumano al momento della cessazione della condotta, la quale assume, dunque, rilevanza, sia ai fini dell’individuazione della norma applicabile, sia ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.

In ragione di ciò, l’Ispettorato conclude chiarendo che, le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024, e proseguite oltre tale data, avranno un rilievo esclusivamente penale e saranno, pertanto, soggette alle nuove pene stabilite dal nuovo art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

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