Con la circolare n. 17 del 19 novembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce il confine applicativo dell’art. 47-bis e dell’art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015 provvedendo ad analizzare il sistema di tutele introdotto dal decreto in esame con esclusivo riferimento alla categoria dei ciclo-fattorini (cd. riders).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prima di analizzare l’impianto normativo, si sofferma sulle nozioni di “ciclo-fattorino” e “piattaforma digitale” contenute nell’art. 47-bis del d.lgs. n. 81/2015 affermando che entrambe le nozioni possono essere riferite sia all’attività lavorativa inquadrabile nell’art. 2 (collaborazione coordinata e continuativa “etero-organizzata”) che a quella riconducibile all’art. 47-bis (lavoro autonomo) poiché si limitano a definire le fattispecie in un’ottica di chiarezza e completezza espositiva.
Ed invero, spostando l’attenzione sulle modalità di svolgimento della prestazione e la disciplina applicabile, l’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce espressamente che a partire dal 1 gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione “che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente” si applica la disciplina del lavoro subordinato.
La nuova formulazione normativa è il frutto delle modifiche apportate dal D.L. n. 101/2019 conv. con L. n. 101/2019 che ha eliminato il discusso riferimento ai “tempi e luoghi di lavoro” ed ha aggiunto le prestazioni organizzate mediante piattaforme digitali nell’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 1.
Ciò posto, con particolare riferimento alla categoria in esame, il Ministero ha chiarito che, se i “riders” lavorano in via continuativa e con attività prevalentemente personale secondo modalità esecutive delineate dal committente mediante la piattaforma, è applicabile la disciplina del lavoro subordinato, salva l’esistenza di “accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore”.
Diversamente, in assenza dei requisiti sopra elencati, i “riders” sono soggetti all’applicazione del Capo V-bis contenente una serie di diritti e tutele “per il solo fatto dello svolgimento della prestazione a carattere autonomo”. Sul punto, risulta quanto mai opportuno segnalare che, oltre all’occasionalità, ad avviso del Ministero rileva anche “l’interesse del committente al ripetersi della prestazione lavorativa e della disponibilità del collaboratore ad eseguirla, all’interno di un arco di tempo apprezzabile”.
Per ciò che riguarda il compenso il Ministero sottolinea che, sulla base della lettura dell’art. 47-quater, comma 1, la contrattazione collettiva può definire i criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. Qualora le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale non provvedano a stipulare tali contratti, ai lavoratori deve essere comunque garantito un compenso minimo orario – e mai un compenso in base alle consegne effettuate – parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Inoltre, la circolare precisa che, in assenza del requisito della maggiore rappresentatività comparata, il contratto sottoscritto non è idoneo a derogare alla legge determinando l’applicabilità della disciplina minima di tutela di cui all’art. 47-quater, secondo comma o all’art. 2, primo comma a seconda del caso concreto.
A ciò si aggiunga l’indennità integrativa, in misura non inferiore al 10% – riconosciuta anche dal recente CCNL sottoscritto da Assodelivery e UGL – per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni metereologiche sfavorevoli, determinata dai contratti di cui sopra o, in difetto, con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
Infine, la Circolare concentra la sua attenzione sulle ulteriori forme di tutela di cui al Capo V-bis quali: i) il diritto di ottenere la stipula di un contratto formale; ii) il diritto di ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza, con facoltà di rivolgersi alla DTL; iii) l’applicazione della disciplina antidiscriminatoria; iv) la libertà di disconnessione prevedendo il divieto di esclusione dalla piattaforma o le riduzioni delle occasioni di lavoro, basate solo ed esclusivamente sulla mancata accettazione della “corsa”; v) la tutela dei dati personali (regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003; vi) la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; vii) il rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008).
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