Con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 1 marzo 2021 ed entrata in vigore il giorno successivo, è stato convertito il c.d. “Decreto Milleproroghe” (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”.
Di seguito si segnalano le principali novità di interesse giuslavoristico.
In particolare, è stato aggiunto il comma 10-bis all’art. 11 del D.L. n. 183/2020 rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” per effetto del quale vengono differiti al 31 marzo 2021 i termini di decadenza, scaduti il 31 dicembre 2020, per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi.
Inoltre, il termine per il ricorso al lavoro agile (cd. smartworking) in modalità semplificata (ossia anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente) sia nel settore pubblico che in quello privato (artt. 263, comma 1, e 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020) di cui all’art. 19 del D.L. n. 183/2020 rubricato “Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19“, è stato prorogato al 30 aprile 2021.