Il 30 giugno 2019 è entrata in vigore la Legge n. 58 del 28 giugno 2019, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 34/2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (cd. Decreto Crescita 2019) ove, a seguito delle modifiche introdotte dal Parlamento in sede di conversione, è stato abrogato l’istituto del contratto di solidarietà espansivo previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 148/2015.
In particolare, il provvedimento prevede, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, per le imprese con più di 1000 dipendenti che intendono attuare processi di riorganizzazione e reindustrializzazione per il progresso e lo sviluppo tecnologico con la conseguente necessità di modificare le competenze professionali in organico ed al contempo assumere nuove professionalità, la possibilità di stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oppure con le loro RSA ovvero con la RSU.
Il contratto di espansione è di natura gestionale e deve contenere indefettibilmente, oltre la presentazione da parte dell’azienda di un progetto di formazione e riqualificazione che garantisca che il lavoratore consegua le competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito: 1) il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di riorganizzazione; 2) la programmazione temporale delle assunzioni; 3) l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro compreso l’apprendistato professionalizzante; 4) l’indicazione dei lavoratori interessati dalla riduzione complessiva media dell’orario di lavoro nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento pensionistico anticipato.
La norma prevede altresì una sorta di prepensionamento per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che abbiano maturato il requisito minimo contributivo con la corresponsione da parte del datore di lavoro di una indennità mensile, comprendente l’indennità NaspI ove spettante, fino al raggiungimento del primo diritto alla pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro e previo accordo di non opposizione in forma scritta.
Con riferimento invece al personale che non ha maturato i requisiti per poter accedere al predetto prepensionamento, il contratto di espansione prevede la possibilità di ridurre l’orario di lavoro che non può essere superiore, nella media, al 30% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione, mentre a livello individuale potrà essere concordata una riduzione complessiva nell’intero periodo interessato anche fino al 100%.
Per realizzare la riduzione dell’orario di lavoro l’azienda può richiedere l’intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi, in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015.
Valentina Salonia