1) Cosa è e da quali fonti è disciplinato / previsto
L’anticipo pensionistico è uno strumento che consente di anticipare l’ingresso al trattamento pensionistico, pur in assenza del requisito anagrafico standard per la pensione di vecchiaia.
Tale strumento, allo stato attuale, è ancora in fase di studio e dovrebbe essere operativo a partire dal 2017, tuttavia Governo e OO.SS. – in data 28 settembre 2016 (allegato di seguito al presente articolo) – hanno concordato sull’opportunità di adottare tali misure, prevedendo all’uopo delle intese di massima.
Il fine del legislatore è quello di introdurre una flessibilità in uscita, utilizzando strumenti finanziari e senza modificare di fatto i requisiti per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, introdotti dalla legge Fornero.
L’ape, infatti, prevede l’erogazione di un finanziamento da parte delle banche al lavoratore che si accinge ad entrare in pensione, affinché quest’ultimo possa pagarsi gli assegni nel periodo che precede il raggiungimento del requisito anagrafico standard per la pensione di vecchiaia (attualmente 66 anni e 7 mesi, oltre 20 anni di contribuzione).
In altre parole, questi lavoratori potranno ottenere una somma economica, che poi dovranno restituire, a partire dalla data di pensionamento, sino al completo rimborso del capitale e degli interessi alle banche che hanno fornito la “provvista” per l’anticipo.
2) Requisiti oggetto di accordo ai fini dell’utilizzo APE
In base all’accordo, a livello soggettivo, l’APE si rivolge ai lavoratori “con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturano entro 3 anni e 7 mesi il diritto a una pensione di vecchiaia d’importo (certificato dall’INPS) non inferiore a un certo limite”.
A livello oggettivo, l’APE è richiesta presso l’INPS ed è finanziata da un prestito corrisposto da un istituto di credito. Contestualmente al prestito, il richiedente accende un’assicurazione contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice. L’APE è esente da imposte ed è erogata mensilmente per 12 mensilità. La restituzione del prestito – comprensiva degli interessi bancari e degli oneri relativi alla polizza assicurativa – avviene a partire della data di pensionamento con rate di ammortamento constanti per una durata di 20 anni.
Governo e parti sociali hanno, altresì, previsto un’APE Agevolata, di cui potranno eventualmente beneficiarne quattro categorie: (i) soggetti in stato di disoccupazione (e assenza di reddito), (ii) soggetti impiegati in attività gravose (pesanti o rischiose) per la quale la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale, (iii) soggetti in particolari condizioni di salute, (iv) soggetti con carichi di lavoro di cura legato alla presenza di parenti di primo grado conviventi con disabilità grave. In tali caso, l’agevolazione consisterebbe nel fatto che il “reddito ponte” è interamente a carico dello Stato per un ammontare prefissato (ferma restando la facoltà dell’individuo di richiedere una somma maggiore autofinanziandola).
3) Differenze tra APE e precedenti esperienze sul pensionamento anticipato
All’interno del nostro ordinamento sono già presenti delle forme di pensionamento anticipato.
L’art. 24 co. 10 del D.L. 201/2011 (convertito in Legge 214/2011), prevede la c.d. pensione anticipata (ex pensione di anzianità), rivolta a tutti quei lavoratori – già in possesso al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva – che avendo raggiunto, allo stato attuale, una anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi (donne 41 anni e 10 mesi), vogliano andare in pensione, pur non avendo i requisiti di età necessari per la pensione di vecchiaia.
Il legislatore prevede dei disincentivi per chi richieda tale pensione anticipata. Infatti, per chiunque acceda al pensionamento prima dei 62 anni d’età anagrafica, sarà applicata una riduzione dell’assegno pensionistico calcolato secondo il sistema retributivo, pari all’1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di due anni; la percentuale di penalizzazione si eleva al 2% per gli anni ulteriori ai primi due (ad es. chi accede al trattamento anticipato all’età di 58 anni, subirà una riduzione pari al 6%, 1+1+2+2). Con successiva disposizione, è stato previsto che la riduzione percentuale del trattamento, non si applica ai soggetti che maturano il requisito di anzianità entro il 31 dicembre 2017 (art. 1 co. 113m L. 190/2014 – Circ. INPS 10 aprile 2015 n. 74).
In tali casi, dunque, non si tratta di un periodo ponte a cui segue il trattamento pensionistico, bensì un pensionamento anticipato vero e proprio, seppur con le eventuali riduzioni.
In base all’art. 4 della L. 92 del 2012 (c.d. legge Fornero), poi, il lavoratore a cui mancano non più di 4 anni per uscire dal mondo del lavoro può, in accordo con l’azienda, andare in pensione in anticipo sulla base di un accordo sindacale e individuale. Recita l’articolo: “Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento”.
In tale ipotesi di “accompagnamento alla pensione”, dunque, gli oneri dell’operazione sono ad esclusivo carico del datore di lavoro e, prima del pensionamento, il lavoratore effettuerà una fase di pre-pensionamento in cui gli verranno versati anche i contributi figurativi; quando saranno maturati i requisiti di anzianità, poi, il lavoratore potrà regolarmente percepire l’assegno pensionistico.
L’assegno mensile e i contributi figurativi per i 4 anni (o meno) di prepensionamento, dovranno essere versati dall’Azienda e non dall’Inps.
La normativa relativa alla (i) pensione anticipata (pensione di anzianità) e (ii) all’accompagnamento alla pensione, allo stato attuale sono ancora in vigore e, non rivolgendo l’APE al sistema pensionistico (come abbiamo visto in realtà si tratta di un prestito ponte), il lavoratore che abbia i requisiti per accedere a tali ultime due forme di “pensione anticipata”, possono continuare a beneficiarne.
Carmine Di Mambro