Con nota del 24 giugno 2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ritenuto ricompreso nel divieto di licenziamento di cui all’art. 46 del D.L. n. 18/2020 convertito con L. n. 27/2020 anche l’ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione.
Secondo l’Ispettorato, tale ipotesi deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3 L. 604/1966, espressamente richiamato dall’art. 46 sopracitato, in quanto in base all’orientamento giurisprudenziale, anche l’inidoneità sopravvenuta alla mansione che ne giustifica il recesso, impone comunque al datore di lavoro, come in generale nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’obbligo di “repechage”, ossia la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse, riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento della propria organizzazione aziendale.
Pertanto, è l’obbligo di “repechage” che renderebbe la fattispecie in argomento del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
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