DEFINITI I PARAMETRI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE DA PARTE DELLE IMPRESE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2022 il Decreto del 29 aprile 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, recante i “Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità”, con il quale sono stati definiti i parametri per il rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese.
Sul punto, si precisa che tale certificazione è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 2022, dalla Legge n. 162/2021, che ha modificato il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo (D. Lgs. n. 198/2006) ed attesta le politiche e le misure concrete adottate dalle aziende per ridurre il divario di genere, in relazione all’opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità (si veda la flash news del 13 dicembre 2021).

Il Decreto della Presidenza del Consiglio in esame, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 147, della Legge n. 234/2021 (c.d. “Legge di bilancio 2022”), recepisce, quali parametri minimi per il conseguimento della predetta certificazione della parità di genere da parte delle imprese, quanto indicato nelle “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator – Indicatori chiave di prestazione) inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni”, contenute nella Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 del 16 marzo 2022. Quest’ultima rappresenta un documento adottato in ambito nazionale, previsto dal Regolamento Europeo (UE) n. 1025/2012, il quale riflette gli esiti di un confronto svoltosi durante il Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere delle imprese, previsto dal progetto del PNRR “Sistema di certificazione della parità di genere” (Missione 5, componente 1, investimento 1.3), coordinato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, a cui hanno partecipato, altresì, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Consigliera Nazionale di Parità.

Secondo quanto disposto dalle Linee guida sopra menzionate, ai fini dello sviluppo di un ambiente di lavoro inclusivo delle diversità, è fondamentale che le azioni intraprese in tale contesto vengano misurate con riferimento ad un insieme di parametri, tanto di natura qualitativa, quanto quantitativa, caratterizzati dall’essere percorribili, pertinenti, nonché in grado di misurare il grado di maturità delle singole organizzazioni, attraverso un costante monitoraggio che dia evidenza del miglioramento ottenuto con riferimento alla parità di genere.
Nello specifico, sono state individuate “6 Aree” di indicatori, attinenti alle differenti variabili che possono contraddistinguere un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere, quali:
Cultura e strategia, Governance, Processi HR, Opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda, Equità remunerativa per genere, Tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

Al momento della rilevazione di tali indicatori, qualora esistano i requisiti relativi al conseguimento del punteggio minimo stabilito attraverso i c.d. “KPI” (Key Performance Indicators – Indicatori chiave di prestazione), la predetta certificazione viene rilasciata dagli organismi di valutazione della conformità, accreditati nell’ambito della parità di genere ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 765/2008. Il certificato di accreditamento deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 (norma internazionale che contiene i principi fondamentali e i criteri operativi da adottare per la gestione del processo di certificazione), specificamente per la Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.

Con riferimento alla verifica e al controllo del rispetto dei predetti requisiti, necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento della predetta certificazione, sono coinvolte le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), nonché le consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità. A tal fine, il datore di lavoro deve fornire annualmente, anche sulla base delle risultanze dell’audit interno, un’informativa aziendale sulla parità di genere, che rifletta il grado di adeguamento alla suddetta Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022.
Qualora, sulla base di tale informativa, nonché – per le aziende che siano tenute a presentarlo – dei dati risultanti dal Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, come modificato dalla L. n. 162/2021, venissero rilevate anomalie o criticità, le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), nonché le consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità potranno segnalarle al predetto organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato la certificazione di genere, previa assegnazione alla stessa impresa di un termine non superiore a 120 giorni per la rimozione delle suddette anomalie.

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