Il Decreto-Legge n. 24 del 24 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022, recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, ed entrato in vigore il 25 marzo 2022, ha previsto l’eliminazione graduale delle principali misure restrittive adottate dal Governo nei mesi precedenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 introducendo, nel contempo, alcune novità in ambito giuslavoristico che di seguito si riportano.
1. “Smart working” semplificato: proroga fino al 30 giugno 2022 (art. 10, comma 2)
Per i lavoratori del settore privato, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, fissata al 31 marzo 2022, è stata prorogata fino al 30 giugno 2022 la possibilità di ricorrere allo “smart working” con modalità semplificate (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020) ossia senza la necessità di stipulare l’accordo individuale con il datore di lavoro come previsto dalla L. n. 81/2017.
Pertanto, i datori di lavoro privati potranno continuare ad utilizzare, per ulteriori tre mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza, detta modalità di lavoro, attraverso la procedura semplificata già in uso.
Diversamente, per il settore pubblico rimane ferma l’obbligatorietà dell’accordo individuale tra datore e lavoratore come previsto dalla L. n. 81/2017.
Si evidenzia, altresì, che il Decreto in esame (a differenza di quanto previsto nella bozza del provvedimento) non ha prorogato le disposizioni contenute nell’art. 26, commi 2 e 2-bis del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni dalla L. n. 27/2020 con la conseguenza che, a decorrere dal 1° aprile 2022, i lavoratori “fragili”, sia del settore pubblico sia del settore privato, non avranno più diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.
Tuttavia, è stato prorogato al 30 giugno 2022 l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, di assicurare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori maggiormente a rischio di contagio al fine di accertarne l’idoneità alla mansione (art. 83, commi 1, 2 e 3 del D. L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020).
2. Accesso ai luoghi di lavoro (art. 8, comma 6)
L’art. 8, comma 6, del D.L. n. 24/2022 ha sostituito l’art. 4-quinquies del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 76/2021, prevedendo che, dall’entrata in vigore del Decreto in esame, ossia dal 25 marzo (diversamente da quanto previsto nella bozza del provvedimento che fissava il 1° aprile come data di decorrenza) fino al 30 aprile 2022, tutti i lavoratori pubblici e privati, compresi gli ultracinquantenni, non sono più tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o guarigione (c.d. Green Pass “rafforzato”) per poter accedere ai luoghi di lavoro, essendo sufficiente soltanto la certificazione verde COVID-19 di vaccinazione, guarigione o test (c.d. Green Pass “base”).
Restano, invece, ferme le disposizioni relative alle modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro (art. 9-octies del D.L. n. 52/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021) e quelle relative alla scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa (art. 9-novies del D.L. n. 52 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021).
2.1. Mancato possesso da parte dei lavoratori pubblici e privati del cd. Green pass “base”: conseguenze sanzionatorie (artt. 9-quinquies e 9-septies del D.L. n. 52/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 e art. 6, commi 6 e 8 lett. a e b del D.L. n. 24/2022)
I lavoratori pubblici e privati che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione, guarigione o test o ne risultano privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022 (termine modificato dagli artt. 6, commi 6 e 8, lettera a, del Decreto in esame). In tale ipotesi non è dovuta la retribuzione, né alcun compenso o emolumento, comunque denominato.
A ciò si aggiunga che, nelle imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 30 aprile 2022 (termine modificato dall’art. 6 comma 8, lettera b, del Decreto in esame), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. È in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.
Ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, i lavoratori del settore pubblico e privato che accedono al luogo di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso del Green Pass “base” sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa, irrogata dal Prefetto su segnalazione dei soggetti incaricati dell’accertamento della violazione, nella misura variabile da 600 a 1.500 euro.
3. Obblighi vaccinali
Fino al 31 dicembre 2022, resta fermo l’obbligo vaccinale, con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie ed i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.
Rimane, invece, in vigore fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale previsto per i lavoratori pubblici e privati ultracinquantenni (art. 4-quater del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 76/2021, introdotto dall’ art. 1 del D.L. n. 1/2022) ed il relativo regime sanzionatorio di cui all’art. 4-sexies del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 76/2021, in base al quale viene applicata a coloro che saranno inadempienti una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro.
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