DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 (DECRETO “CURA ITALIA”)
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI (ART. 49)
Introduzione delle seguenti misure di intervento del Fondo di garanzia PMI, sino al 17 dicembre 2020:
a) concessione a titolo gratuito della garanzia;
b) aumento dell’importo massimo garantito da 2,5 a 5 milioni di euro;
c) innalzamento della percentuale massima di garanzia: 80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione per ciascuna operazione di finanziamento – fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro per impresa;
d) ammissibilità della garanzia per operazioni di rinegoziazione del debito, purché il credito aggiuntivo sia pari ad almeno il 10% del debito residuo;
e) estensione automatica della garanzia in caso di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della quota capitale per operazioni garantite dal Fondo;
f) accessibilità al Fondo determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario, tranne che per le start up con meno di 2 bilanci;
g) eliminazione della commissione di mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie;
h) possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia per operazioni di investimento immobiliare di durata minima pari a 10 anni e importo superiore a 500.000 euro, nei settori turistico-alberghiero ed immobiliare;
i) possibilità di elevare fino al 50% (+ ulteriore 20% con intervento di altri garanti) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, in caso di garanzie su portafogli di investimenti dedicati ad imprese/settori danneggiati dall’emergenza sanitaria;
j) concessione automatica della garanzia, con copertura dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione, per finanziamenti fino a 3.000 euro e di durata massima di 18 mesi meno un giorno, erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19;
k) proroga di 3 mesi dei termini per gli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni garantite dal Fondo;
l) estensione anche a soggetti privati della facoltà di incrementare le dotazioni del Fondo;
m) estensione dell’impiego delle risorse del Fondo per garanzie di portafoglio, compresi i minibond (mantenendo almeno l’85% della dotazione disponibile);
n) garanzia gratuita all’80% anche per gli enti di microcredito, affinché possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria ad operare attraverso operazioni di microcredito;
o) incremento da 25.000 a 40.000 euro dell’importo massimo delle operazioni di microcredito;
p) previsione di un meccanismo di adeguamento delle percentuali massime di garanzia in caso di incremento da parte della normativa dell’Unione Europea;
q) assegnazione al Fondo di 1.500 milioni di euro per l’anno 2020;
r) applicabilità delle garanzie anche in favore di imprese agricole e della pesca, attraverso ISMEA.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FIR (ART. 50)
a) modifica alla disciplina in materia di indennizzo per gli azionisti e per gli obbligazionisti: in attesa del piano di riparto, la Commissione tecnica può autorizzare il conferimento di un anticipo nel limite massimo del 40% dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla medesima commissione a seguito del completamento dell’esame istruttorio;
b) proroga dal 18 aprile al 18 giugno 2020 del termine ultimo per il deposito delle istanze di indennizzo, attese le difficoltà operative determinate dall’emergenza sanitaria.
MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI PER LE PMI DELLA GARANZIA DEI CONFIDI DI CUI ALL’ART. 112 DEL TUB (ART. 51)
a) possibilità per i confidi di cui all’art. 112 TUB di dedurre i costi sostenuti per il funzionamento dell’Organismo di vigilanza;
b) estensione della applicabilità della disciplina del codice civile e delle norme relative alle persone giuridiche di diritto privato, con esclusione delle norme in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego, anche all’attività degli Organismi di cui agli artt. 112-bis (Organismo preposto alla tenuta dell’elenco dei confidi) e 113 (Organismo preposto alla tenuta dell’elenco degli operatori del microcredito) del D. Lgs. 385/1993.
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (ART. 55)
1) Misure:
– previsione di un incentivo alla cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati al fine di sostenere le imprese sotto il profilo della liquidità.
2) Destinatari:
– società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti.
3) Definizioni:
– il debitore è inadempiente quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.
4) Esclusioni:
a) società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza;
b) cessioni di crediti tra società tra loro controllate o collegate.
5) Caratteristiche:
a) possibilità di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate (DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, d.l. 201/2011, non ancora dedotto né fruito alla data di cessione;
b) non rilevano i limiti previsti in tema di riporto delle perdite dall’art. 84 comma 1, secondo periodo, TUIR, previsti per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile;
c) limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti (limite complessivo di 2 miliardi di euro al 31 dicembre 2020);
d) la trasformazione in credito d’imposta può avvenire anche per DTA non iscritte in bilancio e si verifica alla data di efficacia della cessione dei crediti;
e) i crediti derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ex art. 17 d. lgs. 241/1997 oppure ceduti o chiesti a rimborso;
f) a decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente le perdite ex art. 84 TUIR relative a DTA trasformabili in credito d’imposta non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili e le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all’articolo 1, comma 4, d.l. 201/2011, relative a DTA trasformabili in credito d’imposta, non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta;
g) le società che vogliano procedere alla trasformazione di DTA in credito d’imposta devono esercitare l’opzione di cui all’art. 11, comma 1, d.l. 59/2016, entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti.
MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (Art. 56)
1) Condizioni per fruire delle misure:
a) l’Impresa deve autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
b) alla data di pubblicazione del presente decreto, le esposizioni debitorie delle suddette imprese non devono essere classificate come deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
2) Misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020.
3) Fondo di garanzia
a) le operazioni oggetto delle suddette misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia;
b) per avvalersi di tale garanzia il soggetto finanziatore inoltra una richiesta telematica con l’indicazione dell’importo massimo garantito;
c) la garanzia copre solo parzialmente i danni subiti dalle banche in conseguenza dell’epidemia.
SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA (ART.57)
a) Le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza COVID-19 (operanti in settori individuati con apposito decreto ministeriale), e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo costituito presso il Mediocredito Centrale Spa, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato;
b) La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO PER IL FONDO 394/81 (ART. 58)
– Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati del “Fondo 394” (gestito da Simest S.p.A. e diretto al sostegno dell’internazionalizzazione) può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 61)
– Sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (già prevista dall’art. 8, D.L. 2 marzo 2020, n. 9) è estesa anche ai seguenti settori:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10, d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’art. 5, c. 1, d. lgs. 3 luglio 2017, n.117.
– sospensione per i predetti soggetti e per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator dei termini per i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020;
– i versamenti sospesi ai sensi della presente disposizione, nonché i versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi assistenziali, previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria devono essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020;
– la sospensione dei predetti versamenti si applica sino al 31 maggio 2020 per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive; il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.
SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI (ART. 62)
a) Sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato. Gli adempimenti devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020;
b) resta fermo quanto previsto dal D.L. 9/2020 in merito ai termini per la dichiarazione dei redditi precompilata;
c) sospensione dei versamenti in autoliquidazione, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte (artt. 23 e 24 DPR 600/1973), alle trattenute per addizionale regionale e comunale, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020;
d) sospensione dei versamenti IVA, in scadenza tra l’8 e il 31 marzo 2020, senza limiti di compensi o ricavi percepiti, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza;
e) restano ferme le disposizioni ex art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 febbraio 2020 per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nei comuni della ex zona “rossa”;
f) i versamenti sospesi sopra indicati sono effettuati in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
g) non assoggettabilità alle ritenute d’acconto ex artt. 25 e 25-bis DPR 600/1973 dei ricavi o compensi percepiti tra il 17 e il 31 marzo 2020, per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nel territorio dello Stato che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 17 marzo 2020 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine, i contribuenti rilasciano apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e versano le ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)
– Riconoscimento in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, di un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro.
CANONI DI LOCAZIONE: CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI (ART. 65)
– Riconoscimento in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa di un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
– Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione attraverso il Modello F24.
– Il credito d’imposta non è applicabile alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (es. supermercati, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande, ecc.).
ASSEMBLEE DI SOCIETA’: DEROGA A TERMINI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO (ART. 106)
Per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19, trovano applicazione le seguenti deroghe:
– le assemblee ordinarie di società di capitali e cooperative, in deroga a quanto previsto negli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, sono convocate nel termine di 180 giorni (in luogo dei 120 giorni previsti dai citati articoli) dalla chiusura dell’esercizio sociale.
– Le predette società possono, inoltre, prevedere che (i) il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza e che l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga a quanto previsto nello Statuto; (ii) l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile, senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
– Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
– Le società con azioni quotate possono, anche in deroga allo Statuto, nominare, sia per assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), nonché prevedere che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante al quale potranno, altresì, essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
– Anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo e delle società cooperative e mutue assicuratrici possono, in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del TUF, all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie (che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto), designare il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF sia per le assemblee ordinarie che quelle straordinarie nonché prevedere l’intervento in assemblea esclusivamente attraverso il predetto rappresentante designato.
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