DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23 (DECRETO LIQUIDITA’)

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 23/2020, si pubblicano le seguenti linee guida, relative ad una selezione di articoli di maggiore interesse in materia giuslavoristica, fallimentare, societaria e di sostegno alle imprese, fiscale e contabile, nonché di giustizia e di termini processuali e procedimentali.

MISURE IN MATERIA GIUSLAVORISTICA

CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 30)

a) estensione del credito d’imposta (già previsto dall’art. 64 del D.L. 18/2020 per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro – nella misura del 50% fino ad Euro 20.000) anche alle spese sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di DPI e altri dispositivi di sicurezza volti a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale;
b) criteri e modalità di fruizione saranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze.

DIVIETO DI CUMULO PENSIONI E REDDITI (ART. 34)

– l’indennità ex art. 44 D.L. 18/2020 spetta ai professionisti iscritti in via esclusiva ad enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e non titolari di trattamento pensionistico.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO (ART. 41)

a) estensione dei trattamenti di CIGO, FIS e CIGD, previsti dagli artt. 19 e 22 del D.L. 18/2020, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020;
b) esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per le domande di CIGD.

MISURE IN MATERIA FALLIMENTARE

DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14 (ART. 5)

– entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa rinviata dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 (ad eccezione degli specifici articoli già in vigore dal 16 marzo 2019).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO E DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (ART. 9)

Procedimenti di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione omologati:

a) proroga di 6 mesi dei termini di adempimento in scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020:

a) possibilità per i debitori – sino all’udienza di omologa – di presentare al Tribunale istanza per la concessione di un termine, non superiore a 90 giorni e improrogabile, per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione;
b) inammissibilità dell’istanza se presentata in un concordato preventivo ove si è già tenuta l’adunanza dei creditori e non sono state raggiunte le necessarie maggioranze;
c) possibilità per i debitori di modifica unilaterale dei termini di adempimento mediante il deposito – sino all’udienza di omologa – di memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini (non superiori a 6 mesi) corredata di documentazione attestante la necessità;
d) possibilità di richiedere un ulteriore termine di 90 giorni anche per il debitore che ha depositato domanda di concordato di cui all’art. 161, c. 6, L.F. (Concordato in bianco) o l’accordo di cui all’art. 182bis, c. 7 L.F.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RICORSI E RICHIESTE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO E DELLO STATO DI INSOLVENZA (ART. 10)

a) improcedibilità dei ricorsi per dichiarazione di fallimento e di stato di insolvenza depositati, anche in proprio, tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 – ad eccezione dei ricorsi proposti dal Pubblico Ministero con richiesta di applicazione di misure cautelari o conservative;
b) il periodo intercorrente tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 non si computa ai fini del calcolo dell’anno decorrente dalla cancellazione dal Registro delle Imprese, né dei termini per la proposizione di azioni revocatorie.

MISURE IN MATERIA SOCIETARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE (ART. 1)

In conformità a quanto previsto dal nuovo quadro normativo europeo introdotto dalla Commissione con Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, si prevede che SACE S.p.A. rilasci garanzie sul rischio creditizio delle aziende e rischi sistemici, in favore di banche ed istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali per i finanziamenti dalle stesse rilasciati in favore di società italiane.

• Destinatari
Sono destinatari delle misure previste nell’art. 1:

a) Le società italiane (sia grandi imprese che PMI);
b) Lavoratori autonomi e liberi professionisti con P.IVA.

• Caratteristiche della garanzia
La garanzia è rilasciata alle seguenti condizioni:

a) La durata non deve eccedere i 6 anni;
b) L’impresa non rientrava al 31 dicembre 2019 nella definizione di “imprese in difficoltà” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014;
c) Il prestito concesso all’impresa non deve essere superiore al maggiore tra (i) il 25% del fatturato annuo dell’impresa nel 2019 e (ii) il doppio dei costi annui del personale nell’anno 2019 (per imprese costituite dopo il 31 dicembre 2018 si farà riferimento ai costi attesi per i primi due anni di attività certificati dal legale rappresentante);
d) Le garanzie saranno concesse:

(i) per il 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
(ii) per l’80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
(iii) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi

e) Per le PMI è necessario che le stesse abbiano esaurito la capacità di utilizzo della garanzia che può essere rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia;
f) Qualora l’impresa faccia parte di un Gruppo societario ai fini del calcolo dei suddetti requisiti si considerano tutte le imprese appartenenti al Gruppo e per l’importo massimo garantito si considereranno le imprese del Gruppo con sede in Italia;
g) Commissioni per il rilascio della garanzia a carico dell’impresa diverse per le PMI e le grandi imprese;
h) La garanzia è a prima richiesta, esplicita e irrevocabile e si applica soltanto al finanziamento concessi successivamente all’entrata in vigore del D.L. 23/2020;
i) L’impresa beneficiaria della garanzia dovrà:

(i) assumersi l’impegno affinché né lei né società appartenenti allo stesso Gruppo societario, con sede in Italia, approvino la distribuzione di utili o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
(ii) garantire la gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

j) Il finanziamento coperto da garanzia deve essere destinato a coprire i costi del personale, gli investimenti o a capitale circolante in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
k) Si prevede una procedura semplificata per il rilascio della garanzia in favore dei prestiti concessi alle imprese che abbiano meno di 5.000 dipendenti ed un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro, attraverso la richiesta diretta presso l’istituto di credito finanziatore.

SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI E COMUNICAZIONI IN MODO SEMPLIFICATO (ART. 4)

Le banche e gli intermediari finanziari, in considerazione della straordinaria situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus COVID-19, potranno acquisire il consenso della clientela al dettaglio mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, o altro strumento idoneo, a condizione che:

a) sia accompagnato da copia del documento di identità;
b) faccia riferimento ad un contratto identificabile;
c) sia conservato insieme al contratto medesimo in modo da garantire la loro sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Con le medesime modalità potrà essere esercitato anche il diritto di recesso dal contratto.
Tale modalità soddisfa sia il requisito della forma scritta ex D.Lgs. 385/1993 (TUB) che l’efficacia probatoria ex art. 2702 c.c..

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE (ART. 6)
Fino al 31 dicembre 2020 non troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt.:

a) 2446 comma 2 e 3 c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite di S.p.A.;
b) 2447 c.c., in materia di ricostituzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale di S.p.A.;
c) 2482bis comma 4, 5 e 6, in materia di riduzione del capitale per perdite di s.r.l.;
d) 2482ter in materia di ricostituzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale di s.r.l..

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DI IMPRESE (ART. 8)

– Fino al 31 dicembre 2020 non troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2467 e 2497quinquies in materia di restituzione e postergazione dei finanziamenti soci.

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI (ART. 13)
La disposizione conferma quanto già previsto nell’art. 49 del D.L. n. 18/2020 estendendo alcune misure come segue:

a) La misura della garanzia del Fondo viene aumentata al 90% e al 100% (previa autorizzazione della Commissione Europea);
b) La possibilità di accedere al Fondo senza valutazione;
c) L’innalzamento delle percentuali di copertura previste dall’art. 49 del D.L. n. 18/2020 fino al 100%:
d) È introdotto un nuovo intervento in garanzia al 100% per finanziamenti fino a 800.000,00 euro;
e) È introdotta la possibilità di concedere garanzie anche su operazioni finanziarie in essere ed erogate da non oltre 3 mesi dalla richiesta e comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

MISURE IN MATERIA FISCALE E CONTABILE

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (ART. 18)

Per le imprese e i professionisti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi nell’anno 2019 non superiore a 50 milioni di euro che abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% (e per quelle con ricavi superiori ai 50 milioni di euro, una diminuzione di almeno il 50% del fatturato) nel mese di marzo e di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente anno, sono sospesi, per i mesi di aprile e maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione:

a) delle ritenute alla fonte e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale per le quali predetti soggetti operano in qualità di sostituti di imposta;
b) dell’IVA.

Sono sospesi per gli stessi soggetti e per il medesimo periodo i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché i premi per l’assicurazione obbligatoria.
La sospensione si applica anche ai soggetti che abbiano intrapreso l’attività di impresa successivamente al 31 marzo 2019.
Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di marzo e di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente anno, la sospensione dei versamenti dell’IVA si applica a prescindere dai ricavi dell’anno di imposta precedente.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal medesimo mese.

PROROGA SOSPENSIONE DELLE RITENUTE SUI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVIGIONI DI AGENTI E MEDIATORI (ART. 19)

La norma amplia quanto già previsto nel D.L. n. 18/20, stabilendo che le imprese con fatturato fino a 400.000,00 euro nell’anno 2019, il non assoggettamento dei ricavi percepiti nel periodo 17 marzo 2020 – 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.

MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE, TRIBUTARIA E MILITARE (ART. 36)

Proroga sino all’11 maggio 2020:

a) della sospensione delle udienze civili e penali;
b) della sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (art. 83, c. 2, D.L. 18/2020), di mediazione e negoziazione assistita e dinanzi alle Commissioni Tributarie e alla magistratura militare;
c) eccezioni: procedimenti penali in cui i termini di durata massima della custodia cautelare (art. 304 c.p.p.) scadono nei 6 mesi successivi all’11 maggio 2020 e i procedimenti indicati all’art. 83, c. 3, D.L. 18/2020.

Sino al 3 maggio 2020 incluso:

a) sospensione, per i procedimenti amministrativi, dei termini per la notificazione dei ricorsi, ad eccezione dei cautelari.

TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELL’EFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA (ART. 37)

Proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 della sospensione dei termini relativi:

a) ai procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data;
b) ai procedimenti disciplinari del personale delle P.A. pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO (ART. 11)

– sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito ricadenti nel periodo 9 marzo 2020 – 30 aprile 2020.

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