E’ entrato oggi in vigore il Decreto Legge n. 101 del 3 settembre 2019, pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2019, n. 207, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” che interviene per la tutela del lavoro al fine di assicurare protezione economica e normativa ad alcune categorie di lavoratori particolarmente deboli, tra cui quelli impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui (cd. riders).
In particolare, l’art. 1 del provvedimento d’urgenza dispone, alla fine dell’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, modificandolo, che “le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”, in tal modo recependo quanto affermato dalla Corte di Appello di Torino con la nota sentenza del 4 febbraio 2019 che, riformando sul punto la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Torino (che aveva invece riconosciuto la natura del tutto autonoma del rapporto dei “riders”), aveva inquadrato detto rapporto nell’ambito delle collaborazioni etero-organizzate di cui al sopracitato art. 2 del D.lgs. n. 81/2015.
Si ricorda che, quest’ultima disposizione dispone che “A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Ciò significa che, ove sussistano i presupposti della etero-organizzazione, al “rider” si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, anche se tecnicamente resta un lavoratore autonomo, fermo restando che, ove riesca a dare la prova in giudizio della sussistenza degli elementi tipici della subordinazione (quali la sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro) diventa a tutti gli effetti un lavoratore subordinato.
Quanto all’applicazione ai “riders” della disciplina del corrispettivo (per cui questi lavoratori possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, purché in misura non prevalente) e della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali introdotte rispettivamente dagli artt. 47 bis e 47 ter del D.Lgs. n. 81/2015 (aggiunti sempre dall’art. 1, lett. c del D.L. n. 101 cit. che ha introdotto sul punto il capo V-bis), occorrerà attendere 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (art. 47-quater, 2^ comma del D.Lgs. n. 8/2015).
Cristina Petrucci
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