Il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” ed entrato in vigore il successivo 23 aprile ha previsto la proroga di alcuni istituti.
In particolare, l’art. 11 ha disposto la ulteriore proroga fino al 31 luglio 2021 del termine per il ricorso al lavoro agile nel settore pubblico e privato in modalità semplificata (cfr. art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020) senza, quindi, la necessità di raggiungere gli accordi individuali previsti dalla L. n. 81/2017.
Inoltre, sempre il citato art. 11 ha prorogato alla stessa data anche l’obbligo, per i datori di lavoro (pubblici e privati), di assicurare la sorveglianza sanitaria ex art. 83 del D.L. n. 34/2020 nei confronti dei lavoratori maggiormente a rischio di contagio (i.e. per l’età, immunodepressione, patologie oncologiche o terapie salvavita) al fine di accertarne l’idoneità alla mansione.