Con la Legge n. 56 del 29 aprile 2024 “recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024 ed entrata in vigore il successivo 1 maggio, è stato convertito il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 (c.d. “Decreto PNRR”) (v. la nostra news dell’8 marzo 2024). In ambito giuslavoristico, la legge di conversione ha introdotto le seguenti ulteriori novità in tema di appalto, confermando per il resto quanto già disposto dal Decreto Legge. In particolare, viene innanzitutto previsto l’obbligo per le imprese di corrispondere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento non solo economico, ma anche normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto (art. 29, comma 2 lett. a).
Detta previsione si allinea a quella analoga di cui all’art. 11, c. 1, del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti), il quale dispone che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni si applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Viene, inoltre, confermato l’inasprimento del quadro sanzionatorio penale e amministrativo, sia a carico del fornitore che dell’utilizzatore, nelle ipotesi di appalto e distacco illeciti e nei casi di somministrazione di lavoro irregolare e fraudolenta, prevedendo la legge di conversione che l’importo delle pene pecuniarie proporzionali, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000 (art. 18, comma 5-quinquies dell’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003).
La legge di conversione ha apportato, altresì, ulteriori novità alla disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
In particolare, si ricorda che il Decreto Legge n. 19/2024 (v. la nostra news dell’8 marzo 2024) aveva sostituito l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81 cit. con l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, prevedendo, per imprese e lavoratori autonomi che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili, l’obbligo, a decorrere dal 1° ottobre 2024, di possedere la c.d. patente a crediti.
In sede di conversione viene precisato che sono esclusi da tale obbligo coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale o che siano in possesso di un documento equivalente rilasciato da un altro Stato.
Inoltre, tra le condizioni per il rilascio della patente viene inserita anche l’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (cd. RSPP).
Sempre la legge di conversione introduce, altresì, la possibilità che il possesso dei requisiti per ottenere il rilascio della patente possa essere autocertificato, con revoca della stessa in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza dei suddetti requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio, con possibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di richiedere, decorsi dodici mesi dalla revoca, il rilascio di una nuova patente.
Come previsto nel Decreto Legge n. 19 cit., la patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri mobili e temporanei con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. La legge di conversione prevede la possibilità di attribuire crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, sulla base delle modalità individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, con il quale sono altresì individuati i criteri di attribuzione e le modalità di recupero dei crediti decurtati. I crediti, infatti, sono suscettibili di decurtazione qualora, nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o dei lavoratori autonomi, titolari della patente, siano stati adottati provvedimenti definitivi (ossia sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di cui all’art. 18 L. n. 689/1981 divenute definitive) nei casi e nelle misure indicati nell’Allegato I-bis. Qualora, poi, nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo vengano contestate più violazioni tra quelle indicate nel predetto allegato, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
Resta confermato che la patente con una dotazione inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili, ma la legge di conversione consente, in tal caso, il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, purché il valore dei lavori eseguiti sia superiore al 30 per cento del valore del contratto.
Infine, la legge di conversione prevede sanzioni più severe per le imprese e i lavoratori autonomi privi della patente o del documento equivalente ovvero operanti con una patente con un punteggio inferiore a quindici crediti, con la comminazione di una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, in ogni caso, non inferiore a 6.000 euro (sostituendo così quella più lieve prevista dal Decreto “PNRR” che variava tra i 6.000 ed i 12.000 Euro), restando confermata l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.