Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2020, la Legge 5 giugno 2020, n. 40, di conversione del cd. Decreto Liquidità -DL 23/2020 – che contiene le misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, in vigore formalmente già dal 9 aprile 2020.
Per quanto riguarda gli aspetti giuslavoristici, nella conversione del Decreto Liquidità rileva in particolare l’introduzione dell’art. 29 – bis, intitolato “Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19” che, nel richiamare i datori di lavoro al rispetto dell’art. 2087 del codice civile, introduce l’espresso riferimento all’applicazione delle misure e delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Detti protocolli diventano, quindi, parte integrante degli obblighi fondamentali dei datori di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
La suddetta norma va letta in combinato disposto con l’art. 42, comma 2 del decreto-legge n. 18 del 2020, conv. con modif. con L. n. 27/2020 che, come noto, ha equiparato l’infezione da Covid all’infortunio in occasione di lavoro. Successivamente, l’INAIL, con circolare n. 22 del 20 maggio 2020, ha precisato che “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”.
Legge 5 giugno 2020, n. 40 CLICCA QUI