La Legge n. 11 del 18 febbraio 2022, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2022 ed entrata in vigore il 19 febbraio 2022, ha convertito il Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 (c.d. “Decreto Natale”), introducendo alcune novità in materia di lavoro, tra cui, soprattutto, la proroga delle tutele previste nei confronti dei lavoratori fragili, dipendenti del settore pubblico e privato.
In particolare, l’art. 17, comma 1, del D.L. n. 221/2021, come convertito dalla Legge in esame, ha esteso fino al 31 marzo 2022 le previsioni contenute nell’art. 26, comma 2-bis, D.L. n. 18/2020, per effetto delle quali i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
A ciò si aggiunga che la Legge in esame ha introdotto, dopo il comma 3 dell’art. 17 del D.L. n. 221/2021, il comma 3-bis, secondo cui è parimenti prorogata al 31 marzo 2022 la previsione contenuta nell’art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020, che riconosce ai lavoratori fragili dipendenti pubblici e privati e ai lavoratori con disabilità grave, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in “smart working”, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.
Si evidenzia, pertanto, che la proroga al 31 marzo 2022 delle misure predisposte a favore dei lavoratori fragili si allinea con il termine ultimo entro cui, attualmente, è possibile ricorrere allo “smart working” con modalità semplificate e, di conseguenza, con quello di cessazione dello stato di emergenza nazionale, la cui proroga è stata confermata fino al prossimo 31 marzo dalla Legge in esame (art. 1, D.L. n. 221/2021).
Da ultimo, si segnala che, con la conversione in Legge del D.L. n. 221/2021, sono state ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2022, sia le disposizioni relative ai congedi parentali in favore dei lavoratori dipendenti, reintrodotte dall’art. 9 del D.L. n. 146/2021 (c.d. “Decreto Fiscale) come convertito in Legge (L. n. 215/2021), sia le disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 (da vaccinazione, guarigione o test, c.d. “Green Pass base”) per accedere ai luoghi di lavoro del settore pubblico e privato (artt. 5-quinquies e 5-septies, D.L. n. 221/2021 come convertito).
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