Con la Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, ed entrata in vigore il 29 febbraio 2024, è stato convertito, con modificazioni, il Decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023, c.d. “Decreto Milleproroghe”, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.
La Legge di conversione ha disposto alcune proroghe in ambito giuslavoristico che di seguito si riportano.
1. Durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 18, comma 4-bis, della L. n. 18/2024)
È stato prorogato, dal 30 aprile al 31 dicembre 2024, il termine entro il quale, in assenza di previsioni o causali individuate dai contratti collettivi stipulati a tutti i livelli dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al contratto di lavoro subordinato individuale potrà essere apposto un termine di durata superiore ai 12 mesi, comunque non eccedente il limite dei 24 mesi.
Pertanto, fino al 31 dicembre 2024, in assenza delle previsioni collettive, le parti (datore di lavoro e lavoratore), oltre all’ipotesi di sostituzione di altri lavoratori, potranno individuare, esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione del termine oltre il perimetro della acausalità.
2. Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità (art. 18, commi 4-ter e 4-quater, della L. n. 18/2024)
Con riferimento agli incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, viene anticipato dal 1 agosto 2022 al 1 agosto 2020 il termine iniziale, e differito dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale, del periodo in cui possono essere o essere state effettuate assunzioni di soggetti con disabilità e di età inferiore a 35 anni con contratti di lavoro a tempo indeterminato da parte di enti del Terzo settore ed altri enti assimilati (quali ad es. le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le Onlus), fruendo, nei limiti delle disponibilità dell’apposito Fondo (istituito dall’art. 28, comma 1 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48), dell’incentivo all’assunzione di persone appartenenti a tale categoria nell’ambito di applicazione del c.d. “collocamento obbligatorio” di cui alla L. n. 68 del 12 marzo 1999.
Pertanto, in virtù di quanto disposto dalla legge di conversione, gli enti del Terzo settore potranno beneficiare di tale agevolazione per i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati tra il 1 agosto 2020 e il 30 settembre 2024.
3. Disposizioni in materia di comunicazioni ai centri per l’impiego relative ai lavoratori sportivi (art. 14, comma 2-bis, comma 2-ter, comma 2-quater, della L. n. 18/2024)
È stata, infine, prevista la proroga, al 31 marzo 2024, del termine entro cui, nella fase di prima applicazione della riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021), possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, le comunicazioni ai centri per l’impiego e al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche inerenti agli incarichi e ai compensi dei direttori di gara operanti nell’area dilettantistica, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023.
È stato, inoltre, differito, al 30 giugno 2024, il termine entro cui gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, e gli appartenenti ad altre categorie analoghe, hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale.