Con la Legge n. 18 del 4 marzo 2022, recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2022 ed entrata in vigore il 9 marzo 2022, è stato convertito il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 (si veda news del 13 gennaio 2022).
La Legge di conversione, oltre a confermare l’obbligo in base al quale, fino al 15 giugno 2022, i lavoratori pubblici e privati ultracinquantenni devono essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (c.d. Green Pass “rafforzato”) per poter accedere ai luoghi di lavoro (art. 4-quinquies, comma 1, del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 76/2021, introdotto dall’ art. 1 del D.L. n. 1/2022, come convertito dalla Legge n. 18/2022), ha introdotto alcune novità in materia di lavoro.
In particolare, l’art. 3, comma 1, lett. c), del D.L. n. 1/2022, come convertito dalla Legge in esame, ha precisato che, fino al 31 marzo 2022, nell’ipotesi di mancato possesso della certificazione verde COVID-19 da parte del lavoratore – per effetto del quale, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere (senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro) il lavoratore, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi – è in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione (art. 9-septies, commi 6 e 7, D.L. n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021).
Inoltre, si segnala che la Legge di conversione ha introdotto al D.L. n. 1/2022, dopo il nuovo art. 5-bis, l’art. 5-ter, che riconosce, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissata al 31 marzo 2022, il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio con disabilità grave o con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. Tali condizioni costituiscono, fino al 31 marzo 2022, titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile anche per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico.
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